* A cura dell'Avvocato Ciro Renino, Foro di Napoli Con la decisione numero 21273 del 2013 ,la Suprema Corte . ha confermato il riconoscimento di un assegno di mantenimento mensile di 1200 euro a favore di una bimba di 4 anni ed a carico del padre, chirurgo estetico di Ancona. A debito del genitore si pongono anche le spese straordinarie in misura pari all' 80%. La decisione si fonda sul rilievo che la capacità reddituale del padre, nel senso che i bisogni e le esigenze del minore non possono " non risentire del livello economico-sociale in cui si colloca la figura del genitore". La Corte di Cassazione ha ovviamente considerato anche il rapporto che intercorreva tra il reddito del padre e quello materno, ritenendo fortissima la sproporzione a favore del chirurgo . La decisione comporta il sorgere di qualche dubbio. In effetti si viene a codificare un principio che consente al minore di genitori agiati di poter godere, a parità di esigenze essenziali, di una sorta di diritto al lusso. Come dire che due bambini della stessa età , possono in definitiva vantare diritti al mantenimento diversi , a seconda della capacità contributiva dei genitori, in questa maniera , si ha l'impressione, che in qualche modo si recepisce la differenza di classe e le si conferisce il crisma e l'autorevolezza di una legge. D'altra parte non sembra ci possa essere alternativa ad una lettura congiunta degli articoli 147 e 148 c.c. : i coniugi devono adempiere all'obbligazione di mantenimento " in proporzione alle loro sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale" E così infatti ha la suprema Corte motivato sul punto. "Sussiste l'obbligo di entrambi i genitori, che svolgono attività lavorativa produttiva di reddito, di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori, in proporzione alle proprie disponibilità economiche, ai sensi degli art. 147 e 148 c.c., in diretta applicazione dell'art. 30 Cost, e pure dell'art. 155 c.c. Il giudice può disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, al fine di realizzare tale principio di proporzionalità, e, nel determinare l'importo dell'assegno per il minore, deve considerare le "attuali esigenze del figlio", che si concretizzano in bisogni, abitudini, legittime aspirazioni della minore, e in genere nelle sue prospettive di vita, le quali non potranno non risentire del livello economico-sociale in cui si colloca la figura del genitore (Cass. n. 23630 del 2009, n. 23411 del 2009, e 7644 del 1995, n. 10119 del 2006). Nella specie, dal contesto motivazionale della pronuncia impugnata, emerge con chiarezza un sicuro riferimento a tali esigenze, ancorché necessariamente correlate alle condizioni economiche dei genitori. Il giudice di secondo grado infatti ha valutato concretamente le necessità e i bisogni di una bambina di quattro anni, rilevando allo stesso tempo che sussiste una notevole disparità tra le condizioni patrimoniali dei genitori, la quale giustifica, dando realizzazione al principio di proporzionalità sopra ricordato, una maggiore contribuzione del sig. P. al mantenimento della minore".