Con sentenza depositata il 2 marzo 2011, il Tribunale dei Minorenni di Trieste ha disposto l’affidamento esclusivo della figlia minore Tizietta alla madre Tizia a seguito dell’accertato disinteresse di Caio, padre naturale. Tizia è costretta ad abbandonare il domicilio familiare a seguito di presunti episodi di maltrattamenti subìti da parte di Caio (in proposito viene depositato in corso di causa un referto medico attestante lo “stato di agitazione” a seguito di “aggressione verbale da parte di persona conosciuta”). Tuttavia, si rivolge ad un Consultorio familiare allo scopo di ottenere sostegno e mediazione nei confronti di Caio. Un operatrice del Consultorio dichiara, in sede di prova testimoniale, di avere contattato il padre naturale di Tizietta, informandolo del luogo dove si trovava Tizia con la figlia e di avergli offerto la possibilità di riprendere subìto i contatti con quest’ultima, ma Caio (nonostante fosse in possesso di tutti i recapiti di Tizia e del personale del Consultorio) non si è mai messo in contatto con nessuno di loro. Alla luce dei mezzi di prova espletati in corso di causa, pertanto, il Tribunale ha ritenuto dimostrata “l’incuria paterna per ragioni non imputabili all’allontanamento della madre” e, di conseguenza, ha disposto l’affidamento esclusivo di Tizietta alla madre sospendendo, altresì, le visite paterne in attesa di una eventuale regolamentazione a seguito di graduale ripresa delle stesse “subordinatamente ad eventuale domanda paterna”. Il Tribunale si è pronunciato, infine, in merito alla quantificazione dell’obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia minore da parte di Caio (che non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace), ponendo a carico di quest’ultimo il versamento di una somma mensile quantificata in base a presunzioni (l’età, le condizioni di salute e la minima potenzialità astratta di reddito). Roma, 26 marzo 2011 Avv. Daniela Conte RIPRODUZIONE RISERVATA