In tema di prova per l’accertamento della paternità naturale il giudice ha piena libertà di valutazione delle prove, siano esse dichiarazioni provenienti dalla madre o presunzioni e indizi ricavabili anche e soprattutto dal contegno processuale delle parti. Costituisce infatti argomento di prova valutabile ai sensi dell’art. 116 c.p.c. il rifiuto ingiustificato del genitore di sottoporsi al test del DNA, anche in assenza della effettiva prova dei rapporti sessuali intercorsi tra le parti, proprio in ragione dell’oggettiva difficoltà di fornire riscontri assolutamente certi e di non facile acquisizione nel caso di relazione extraconiugale caratterizzata dalla segretezza e clandestinità.