Nel caso di riconoscimento tardivo del padre, se avviene a distanza di qualche anno rispetto a quello della madre, il figlio naturale prenderà il cognome paterno aggiungendolo o sostituendolo a quello materno. Se il figlio naturale è minorenne sarà il Giudice a decidere nell’interesse del minore. Criterio direttivo deve essere quello di salvaguardare l’identità personale del soggetto. Né si potrebbe affermare che l’identità di un minore in tenerissima età non sussista. Il relativo diritto richiama l’esigenza di essere se stessi, nella prospettiva di una compiuta rappresentazione della personalità individuale in tutti i suoi aspetti ed implicazioni, nelle sue qualità ed attribuzioni; diritto alla propria identità, sottoposta ai medesimi mutamenti della personalità individuale (e quindi diritto “alla personalità” e alle condizioni che ne garantiscono lo sviluppo).