In tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale, riconosciuto non contestualmente dai genitori, il giudice è investito del potere-dovere, di decidere su ognuna delle possibilità previste dall’ art. 262, II e III comma c.c., avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all’interesse del minore, ed escludendo qualsiasi automaticità (che non riguarda il patronimico, per il quale non sussiste alcun privilegio), nonché, in particolare, l’esigenza di equiparare sempre e comunque l’attribuzione del cognome del figlio naturale a quella del figlio nato nel matrimonio. Criterio direttivo deve essere quello di salvaguardare l’identità personale del soggetto.