Prescrizioni ai genitori di seguire percorsi terapeutici,
Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, sentenza 15 Luglio 2015
Avv. Vincenzo Miglio
di Milano, MI
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La recente giurisprudenza milanese conferma il potere del Giudice di poter disporre percorsi di supporto a tutela del minore, precisando che sebbene la libertà del genitore di aderire o meno agli inviti costituisca espressione del principio superiore della libertà personale, dal rifiuto può derivare l'ablazione o la limitazione della responsabilità genitoriale, in caso di pregiudizio per il minore
Il Giudice milanese ha tuttavia affermato che il Tribunale ha il potere di disporre percorsi di supporto, anche di tipo psicologico e terapeutico, per il minore, quando ritenuti necessari alla tutela del suo sviluppo e benessere psico-fisico, funzionali alla sua sana crescita.
Invero, l'invito ai genitori a condurre il minore a detti programmi si pone dunque non come un obbligo, bensì come una libertà di adesione, valutabile agli effetti degli artt. 333 e 337 c.c. sotto il profilo della limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale, qualora la mancata adesione comporti conseguenze pregiudizievoli per il minore.
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Avv. Loredana Martino
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