Secondo il Tribunale di Monza, sezione IV, 11 aprile 2011, fermo l’affido condiviso, la decisione sul collocamento del figlio presso uno dei due genitori deve essere effettuata tenendo conto sia della volontà espressa dal minore (ove possibile); - sia della condotta assunta dai genitori nel corso del medesimo procedimento di separazione. Costituisce al riguardo circostanza da valutare il mancato adempimento da parte del genitore non convivente dell'obbligazione inerente il pagamento del contributo per il mantenimento