Rientra tra i diritti fondamentali del bambino, riconosciuti espressamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea sottoscritta a Nizza nel 2000 (art. 24 n.3), quello di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori. Conseguentemente, secondo il Tribunale per i Minorenni di Trento, decreto del 14 dicembre 2010, tale diritto verrebbe sicuramente pregiudicato dal prospettato trasferimento della figlia, congiuntamente affidata ad entrambi i genitori, in un posto raggiungibile dal padre solo dopo molte ore di viaggio, in quanto la priverebbe della possibilità di mantenere la frequenza settimanale dei contatti con il padre, funzionale al rafforzamento e allo sviluppo del rapporto padre – figlia.