La normativa di riferimento era costituita dgli art 337 septies c.c. e l'art 155 quinqueis, oggi entrambi abrogati. La giurisprudenza statuisce che il dovere di contribuzione al mantenimento dei figli grava sul genitore non soltanto fino al raggiungimento della maggiore età, bensì si può protrarre in costanza di matrimono e proseguire sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figl