La madre che continua a fare cause infondate al padre del minore, paga le spese legali del padre oltre alla sanzione derivante dalla lite temeraria.
Sentenza del Tribunale di Milano del 28.06.2019
Avv. Luigi Carlo Cardillo
di Agrate Brianza, MB
Letto 206 volte dal 12/07/2019
Trattasi di un procedimento di opposizione al precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c. Il giudice ha condannato la madre del minore a rimborsare al padre le spese legali del procedimento giudiziario nonché a pagare, sempre al padre, un'ulteriore somma per la "lite temeraria". Il padre è stato assistito dal nostro Studio Legale. La madre ha cercato di sfiancare ancora il padre con una nuovo procedimento
Parte opponente nelle proprie memorie sostiene che la sentenza n. 5202/17 (titolo esecutivo) non sarebbe titolo provvisoriamente esecutivo ai sensi dell’art. 282 c.p.c. in quanto la condanna sarebbe accessoria alla sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
La tesi non può essere condivisa. Non solo la condanna alle spese di cui alla sentenza n. 5202/2017 è stata espressamente dichiarata come provvisoriamente esecutiva ex lege, ma si deve considerare che il tribunale, quando dichiara la cessazione della materia del contendere fa un giudizio sulla soccombenza virtuale.
Tuttavia né nell’atto di opposizione né nell’atto di appello la difesa della MADRE ha mai espressamente preso posizione contro le ragioni che avrebbero portato alla condanna, deducendo unicamente le proprie precarie condizioni economiche a sostegno dell’istanza di sospensione.
Inoltre, l’art. 96, co. 3, c.p.c. ha una funzione (quanto meno) sanzionatoria di quelle condotte processuali temerarie che comportano un complessivo pregiudizio alla tempestiva definizione
dei procedimenti seriamente instaurati e, in definitiva, un ingiustificato spreco di una risorsa sempre più limitata quale il giudizio civile (in questo senso Cass., ord. 1 febbraio 2014, n. 3003 e, sia pure come obiter dictum, Cass., 30 luglio 2010, n. 17902, nonchè, tra le tante, T. Verona, sent. 25 aprile 2013, T. Varese – sez. dist. Luino, ord. 23 gennaio 2010, T. Prato, sent. 6 novembre 2009).
Detta condanna è ancorata alla ricorrenza del dolo o della colpa grave della parte soccombente e, rispetto a tali condizioni, la opponente (e l’appellante) ha l’onere, quantomeno, di allegare argomentazioni che negli atti introduttivi non si rinvengono.
Nel caso dell’opposizione, inoltre, trattandosi di una condanna contenuta in un titolo giudiziale, non possono trovare accoglimento che argomentazioni successive all’emissione del titolo e tali non possono ritenersi le critiche e indimostrate condizioni economiche.
L’opposizione va quindi respinta e la opponente condannata alla rifusione delle spese come da dispositivo.
Le ragioni che hanno determinato la condanna per lite temeraria sussistono anche in questa fase, ove il comportamento processuale della opponente (a partire dalla genericità e incompletezza dell’atto di citazione) deve dichiararsi dilatorio e pregiudizievole rispetto alla tempestiva definizione del giudizio.
La genericità della norma ha favorito la proliferazione di differenti criteri di liquidazione della condanna.
Chi scrive ritiene di doversi riferire all’entità delle spese di lite liquidate. Tale soluzione (avallata anche da Cass., ord. 30 novembre 2012, n. 21570) consente di adeguare la condanna al valore del giudizio preservando altresì la funzione sanzionatoria della norma (che può risultare in concreto pregiudicata da una condanna non adeguatamente quantificata –anche in rapporto al valore della causa- alla luce dei valori fissati dalla l. 89/01).
Così individuato il criterio applicabile, questo giudice ritiene che la concreta determinazione della somma debba essere effettuata attraverso la valorizzazione dell’intensità dell’elemento soggettivo (tra le altre, T. Verona, sent. 25 febbraio 2013). Come detto, la condotta dell’opponente è affetta da colpa grave sin dalla proposizione della domanda.
Ebbene, la condanna ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c. deve pertanto essere liquidata in misura pari ai compensi spettanti per il presente procedimento ai sensi del D. M. 55/14.
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