Indennità di frequenza del minore: non occorre l'ok di giudice tutelare
Tribunale Milano, sez. IX civile, decreto 31.10.2013
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 774 volte dal 25/02/2014
Il Tribunale di Milano ha escluso la necessarietà dell’autorizzazione per la riscossione di somme derivanti dall’”indennità di frequenza” attribuita ad una minore con disabilità, da parte dei genitori esercenti la potestà.
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Tribunale di Milano
Sezione IX Civile
Decreto 31 ottobre 2013
(G.T. dr.ssa Paola Corbetta)
Sez. 9 ^ civile- Il Giudice Tutelare
Letto il ricorso che precede, depositato il 29.10.13 da XX e YY nella loro qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore Z, diretto a riscuotere i ratei mensili di indennità di frequenza spettanti alla figlia minore disabile nonché le somme arretrate;
Esaminati i documenti allegati;
visto l’art. 320 c.c.;
OSSERVA che:
- Non deve ritenersi soggetta ad autorizzazione del Giudice Tutelare la riscossione di somme a scadenza periodica , non costituenti provento di lavoro del minore ( per cui vale la disciplina di cui all’art. 324 comma 2 nr. 1 c.c. ) quali, appunto, l’indennità di frequenza o l’indennità di accompagnamento , in quanto il termine “capitali” contenuto nella disposizione di cui all’art. 320 c.c. deve intendersi riferito a somme versate “una tantum” e destinate, di conseguenza, a produrre frutti nel lungo periodo;
- le somme erogate periodicamente a titolo di indennità di frequenza o di indennità di accompagnamento sono, invece, destinate per loro natura a essere direttamente utilizzate dall’esercente la potestà per l’assistenza e la cura del minore portatore di handicap e non sono soggette a prescrizioni sul reimpiego da parte del G.T., dovendo dunque essere lasciate nella disponibilità dei genitori per la realizzazione delle finalità stabilite dalla legislazione (frequenza di corsi scolastici o di formazione o svolgimento di trattamenti terapeutici o riabilitativi), fatta solo salva la loro responsabilità circa il corretto utilizzo;
- le esposte considerazioni devono essere estese anche all’ipotesi in cui i genitori del minore debbano riscuotere i ratei arretrati dell’indennità di frequenza o di accompagnamento , posto che la natura giuridica di detta indennità non muta in relazione alle concrete modalità di erogazione o alla tempestività della stessa.
- il rappresentante può compiere, senza necessità di specifica autorizzazione del giudice tutelare, anche tutti i singoli atti strettamente collegati e necessari per il perseguimento e la realizzazione dell’obiettivo finale (Cass. civ., sez. I, 13 maggio 2011 n. 10654) e, dunque, in particolare, il rappresentante medesimo gode della facoltà di compiere ogni atto successivo fisiologicamente connesso alla percezione degli importi periodici, senza necessità di un intervento giudiziale.
- ritenuto pertanto che i ricorrenti possano procedere alla riscossione sia dei ratei maturati dal 1.10.13 al 31.10 .13 che delle successive rate mensili di indennità di frequenza della minore così come aprire conto corrente a favore della stessa in assenza dell’autorizzazione del Giudice Tutelare;
P.Q.M.
DICHIARA
non luogo a provvedere sull’istanza.
Milano, 31.10.13
IL GIUDICE TUTELARE
Dott. Paola Corbetta
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