Cass. civ., Sez. I, 19 novembre 2012, n. 20235 FILIAZIONE Il rifiuto ingiustificato del preteso padre di sottoporsi agli esami ematologici costituisce comportamento valutabile da parte del Giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c., anche in assenza di prove dei rapporti sessuali tra le parti. La mancanza di riscontri oggettivi assolutamente certi e difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti intercorsi e circa l'effettivo concepimento determina, invero, l'esigenza di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti, potendosi trarre la dimostrazione della fondatezza della domanda anche soltanto dal rifiuto ingiustificato a sottoporsi all'esame ematologico del presunto padre, posto in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre. (Fattispecie avente ad oggetto la ritenuta assenza di una plausibile giustificazione al rifiuto posto dal preteso padre allo svolgimento dell'esame, del tutto non invasivo ed innocus, il cui esito consente non solo di escludere in modo assoluto la paternità, ma anche di confermarla con un grado di probabilità che supera il 99 per cento).