“I criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale; la scelta del giudice non può, pertanto, essere condizionata né dal "favor" per il patronimico, né dall'esigenza di equiparare il risultato a quello derivante dalle diverse regole, non richiamate dall’art. 262 c.c. che presiedono all'attribuzione del cognome al figlio legittimo”. Lo ha stabilito la Suprema Corte con l’ordinanza n. 16271/2013, confermando, peraltro, un principio già consolidato in materia.