Fatto illecito e obblighi familiari
Cassazione 10 aprile 2012 n. 5652
Avv. Gaetano Edoardo Napoli
di Catania, CT
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La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 10 aprile 2012, n. 5652, ha affermato il principio per cui (in motivazione) "Non può dubitarsi [...] come il disinteresse dimostrato da un genitore nei confronti di un figlio, manifestatosi per lunghi anni e connotato, quindi, dalla violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, determini un vulnus, dalle conseguenze di entità rimarchevole ed anche, purtroppo, ineliminabili, a quei diritti che, scaturendo dal rapporto di filiazione, trovano nella carta costituzionale (in part., artt. 2 e 30), e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento un elevato grado di riconoscimento e di tutela". Ciò viene collegato, dai giudici alla "nozione di illecito endofamiliare, in virtù della quale la violazione dei relativi doveri non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c.". Così, secondo la Corte di Cassazione, il padre deve risarcire il danno che ha cagionato al figlio per non averlo riconosciuto. Secondo il Supremo Collegio deve "affermarsi, in base a un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., la risarcibilità del pregiudizio di natura non patrimoniale, quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale". Si suggerisce la lettura della sentenza - la si può leggere su http://www.cortedicassazione.it/Documenti/5652_04_12.pdf - per comprendere quanto la decisione sia inquadrabile negli ordinari schemi del diritto civile italiano. Si noti che il ricorso per la cassazione è stato proposto dal figlio, mentre il padre ha proposto ricorso incidentale: entrambi i ricorsi sono stati rigettati. Quello proposto dal figlio è stato considerato dai giudici inammissibile, quello proposto dal padre è stato rigettato. Si apre un dubbio: La condanna del padre a pagare una certa somma al figlio, nonostante le affermazioni contenute nella pronuncia, deve considerarsi: a) basata su un obbligo di risarcimento extracontrattuale (tipicamente dovuto quando tra i soggetti, danneggiato e danneggiante, non vi sia un rapporto di obbligo/credito)? b) oppure connessa all'obbligo di pagamento di quanto dovuto, secondo le tradizionali norme di diritto di famiglia, per il necessario mantenimento del figlio? ...a cura dello Studio Legale dell'Avv. Gaetano Edoardo Napoli
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