Se il padre riconosce il figlio soltanto dopo che è trascorso un certo periodo di tempo, allora il bambino continua a mantenere come primo cognome quello materno. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 27069/2011, rigettando il ricorso di un genitore della provincia di Caltanissetta che chiedeva di depennare il cognome della madre. “Il criterio direttivo - spiega la Corte - deve essere quello di salvaguardare l’identità personale del soggetto. Né si potrebbe affermare che l’identità di un minore in tenerissima età non sussista”. E dunque si dovrà guardare al “vissuto” del minore, “alla sua vita trascorsa, ma pure alle eventuali prospettive future”.Ovviamente queste valutazioni spettano al giudice di merito e non sono censurabili dalla Cassazione se correttamente motivate. Così, secondo la ricostruzione della Corte di Appello, il bambino “pur in tenerissima età, fino ad oggi ha vissuto con la madre, e non si prospetta da parte dei genitori il proposito di vivere stabilmente insieme". E anche se il bambino mantiene dei rapporti con il padre si presume “che egli vivrà prevalentemente con la madre e la famiglia di lei” per questo la Cassazione ha convalidato il verdetto di secondo grado dove si riconosce che "corrisponde all'interesse del bambino aggiungere il cognome del padre a quello originario della madre, e garantire, anche in prospettiva, la tutela della sua identità personale, in relazione all'instaurato ambiente famigliari e sociale di vita".