È tutelabile ex art. 700 c.p.c. il diritto del coniuge del defunto di abitazione e di uso della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano nei confronti dei figli che la occupano abusivamente.
Tribunale Civile di Bari - Sezione distaccata di Putignano n. 177 del 30/09/2011
Avv. Cesare Romanazzi
di Turi, BA
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“nei limiti nella cognizione sommaria propria del presente procedimento, può ritenersi indubbiamente ravvisabile il fumus foni iuris del ricorso avendo l'istante acquistato ex lege il diritto di abitazione sull'immobile conteso a seguito di successione ereditaria ex art. 540, comma 2 c.c., che attribuisce al coniuge del defunto, a titolo di riserva, anche quando concorra con altri chiamati, i diritti di uso e di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto medesimo ovvero comuni; oggi pertanto, egli può pretendere pretendere che gli odierni occupanti gliene diano la completa disponibilità; sussiste, altresì, il periculum in mora giacché la privazione dell'abitazione ove il ******** ha trascorso gran parte della sua esistenza insieme al coniuge ormai defunto, non solo lo priva della possibilità di soddisfare bisogni primari, appunto quello abitativo e di cura della sua persona, il cui pregiudizio non appare altrimenti ristorabile, ma non gli permette di godere dell'ambiente in cui si è svolta la sua vita familiare, di cui la casa è sicuramente elemento essenziale;”
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE DISTACCATA DI PUTIGNANO
n. 177 r.g.a.c. anno 2011
Il giudice
letti gli atti relativi al ricorso ex artt. 669bis e ss. e 700 c.p.c., depositato in data 24 febbraio 2011 da ******* (avv. C. Romanazzi),
- ricorrente -
nei confronti di
***** e *****, costituiti in giudizio con comparse depositate all'udienza del 12 aprile 2011 (avv. ******)
- resistenti -
sentite le parti e sciolta la riserva di cui al verbale dell'udienza del 27 settembre 2011, osserva:
******, comproprietario, unitamente alla defunta moglie **************, dell'immobile ln **** alla via ****** n. ***, adibito, fino al decesso della ***** avvenuto nel 2003, a residenza familiare, ha proposto ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere il rilascio del bene detenuto senza titolo dalla figlia ***** e dal genero ****** sostiene di aver accolto in casa i resistenti sin dal decesso di sua moglie, ma di essere stato costretto ad allontanarsene nel 2005 per intollerabilità della convivenza le controparti contestano l'avversa pretesa ritenendola infondata e comunque non urgente;
nei limiti nella cognizione sommaria propria del presente procedimento, può ritenersi indubbiamente ravvisabile il fumus foni iuris del ricorso avendo l'istante acquistato ex lege il diritto di abitazione sull'immobile conteso a seguito di successione ereditaria ex art. 540, comma 2 c.c., che attribuisce al coniuge del defunto, a titolo di riserva, anche quando concorra con altri chiamati, i diritti di uso e di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto medesimo ovvero comuni; oggi pertanto, egli può pretendere pretendere che gli odierni occupanti gliene diano la completa disponibilità; sussiste, altresì, il periculum in mora giacché la privazione dell'abitazione ove il ******** ha trascorso gran parte della sua esistenza insieme al coniuge ormai defunto, non solo lo priva della possibilità di soddisfare bisogni primari, appunto quello abitativo e di cura della sua persona, il cui pregiudizio non appare altrimenti ristorabile, ma non gli permette di godere dell'ambiente in cui si è svolta la sua vita familiare, di cui la casa è sicuramente elemento essenziale;
il ricorso va, dunque, accolto con ordine a ******** e ******* di rilasciare immediatamente, in favore del citato ricorrente, l'immobile sito in **** alla via **** n. ***, libero e sgombro da persone e cose.
Le spese, stante il rapporto fra le parti e la disponibilità può volte manifestata dalle stesse di trovare soluzioni bonarie alla controversia, purtroppo precluse dall'esistenza di interessi di diverso contenuto che hanno di fatto impedito la definizione di questo procedimento, possono essere interamente compensate fra le parti.
Stante la natura anticipatoria del presente provvedimento, il giudizio di merito è solo eventuale.
p.q.m.
accoglie il ricorso proposto da ***** e per l'effetto ordina a ***** e ***** di rilasciare in favore del ricorrente immediatamente l'immobile sito in Turi al via Carone n. 18, libero e sgombro da persone e cose compensa fra le parti ogni spesa processuale manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Putignano, 30.09.2011
Il C.di C.
Il Giudice
Marisa Attolino
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