L'obbligo del mantenimento da parte dei genitori cessa qualora il figlio maggiorenne, per scelta o per colpa, pur posto in concreto nella condizione di raggiungere l'autonomia dal punto di vista economico, non svolga alcuna attività lavorativa rifiutando le offerte di lavoro in quanto non rispondenti alle proprie aspirazioni. Così la Suprema Corte con Sentenza n. 27377 del 06 Dicembre 2013.