I genitori possono registrare la loro figlia con il nome scelto sin dalla nascita, ovvero Andrea anziché Andrée. Il caso vede una coppia di genitori di una bambina di sei anni, cittadina italiana, nata e residente in Francia, con il nome di Andrée, ed avente un doppio cognome, adire l’autorità giudiziaria italiana allo scopo di vedere riconosciuto il diritto della minore di continuare ad utilizzare detto doppio cognome nonché il nome “Andrea”, sebbene solitamente utilizzato, nel nostro Paese, per identificare soggetti di sesso maschile. L’utilizzo dell’onomastico “Andrea” ai soggetti di sesso femminile è piuttosto frequente, non solo all’estero, ma anche in Italia; pertanto, deve sottolinearsi il trauma che potrebbe causare alla minorenne mediante il cambiamento del nome, segno distintivo della sua persona. I genitori non hanno un diritto potestativo alla attribuzione al minore del nome che desiderano: il diritto al nome, infatti, è un diritto soggettivo incomprimibile della persona che lo porta la quale, tuttavia, al momento della nascita non è in grado di sceglierlo ed, allora, sono i suoi rappresentanti legali ad indicarlo.