E’ illegittimo il trattamento dei dati genetici ottenuto senza il consenso dell’interessato, anche se l’utilizzo è finalizzato a far valere un diritto in sede giudiziaria, nella specie l’azione per il disconoscimento di paternità. Tramite i dati genetici di una persona si ottiene un corredo identificativo unico ed esclusivo, informazioni che non necessariamente si riconducono a quelle di natura sanitaria. La legge sulla Privacy, infatti, prevede un’apposita disciplina richiamata dall’art. 90 che, non solo richiede una un’autorizzazione ad hoc, ma individua gli elementi da includere nell’Informativa tra cui la specifica finalità e i risultati conseguibili.