Con l'annotata sentenza il Massimo Giudice di legittimità ha ribadito il principio affermato dalla Corte d'Appello di Perugia nel decreto del 25 marzo 2010, secondo cui il minore sino al compimento del quarto anno di età non deve pernottare presso il padre, ritenendo di dover limitare il diritto del padre di relazione con il figlio minore conforme all'interesse stesso del minore in relazione all'età, al fine di realizzare un rapporto equilibrato nelle prime fasi della vita del bambino. La Suprema Corte ha osservato che la Convenzione internazionale di New York del 20 novembre 1989 che stabilisce il diritto del fanciullo di mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori, salvo quando ciò sia contrario all'interesse superiore del fanciullo e il principio di cui all'art. 155 cod. civ. che prevede che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, rimettono al Giudice l’attuazione dei provvedimenti relativi alla prole avuto riguardo all’interesse morale e materiale dei minori, potendo determinare i tempi e le modalità della presenza presso ciascun genitore.