Disconoscimento di paternità: decadenza decorre sempre da scoperta adulterio
Cass. Civ., Sezione Prima, Sentenza del 26 marzo 2013, n. 7581
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 459 volte dal 23/05/2013
In tema di disconoscimento della paternità, al padre che non riesce a dimostrare l’infedeltà della moglie e comunque propone l’azione oltre il termine prescrizionale voluto dalla legge, non è consentito disconoscere i figli, anche se le prove genetiche in suo possesso escludono la paternità biologica. Le norme di riferimento sono due. L’art. 235 c.c. individua le circostanze in cui può essere esercitata l’azione di disconoscimento, tra cui l’adulterio commesso dalla moglie. In questo caso marito è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità. L’art. 244 c.c. 2° comma dispone che l’azione è soggetta al termine di decadenza di un anno. La Corte suprema, in merito alla decorrenza del termine di decadenza di un anno, precisa che detto termine va correlato non al concepimento del figlio ma alla conoscenza dell’adulterio, inteso come relazione a sfondo sessuale e non sentimentale o di mera frequentazione, idonea a determinare il concepimento del figlio che si intende disconoscere.
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 1594 articoli dell'avvocato
Michele Spadaro
-
Responsabilità dei genitori: la probatio diabolica della buona educazione
Letto 248 volte dal 28/03/2014
-
Decadenza dalla potestà sui figli: tribunale ordinario mai competente
Letto 329 volte dal 28/03/2014
-
Indennità di frequenza del minore: non occorre l'ok di giudice tutelare
Letto 774 volte dal 25/02/2014
-
Sì al diritto di scegliere il cognome della madre: Corte Europea condanna l'Italia
Letto 129 volte dal 16/02/2014
-
Dubbi sulla paternità: illegittimo test DNA all’insaputa del figlio
Letto 333 volte dal 12/10/2013