Affido super esclusivo: una prima applicazione
Tribunale Milano, sez. IX civile, ordinanza 20.03.2014
Avv. Arianna Biviglia
di Tarquinia, VT
Letto 578 volte dal 13/05/2014
Il Tribunale di Milano, con ordinanza ex art. 708 c.p.c. nell’ambito di un processo di separazione dei coniugi, dispone un affidamento monogenitoriale di tipo “blindato” in favore della madre. Il caso riguarda una coppia di coniugi di cui il marito inglese era tornato a Londra a seguito della crisi dell’unione matrimoniale, disinteressandosi totalmente del figlio di un anno anche dal punto di vista del mantenimento. La donna deposita un ricorso per separazione giudiziale ma il marito non si costituisce in giudizio. Dalle denunce presentate dalla moglie ai carabinieri e dallo scambio di messaggi via chat tra i due coniugi, risulta che l’uomo, o meglio un ragazzo appena ventitreenne, oltre ad essersi allontanato e ad aver violato l’obbligo di mantenimento, abbia anche minacciato la moglie di portarle via il figlio se non avesse aderito alle sue richieste, dimostrando così di usare il minore come “argomento di scambio” nell’ambito del conflitto di coppia. Era stato infine allegato un fatto di violenza nei confronti della donna. Dal quadro probatorio si evidenziava quindi una figura paterna totalmente inidonea alla genitorialità che giustificava l’affidamento ad un solo genitore e non solo. La lontananza materiale del padre, la sua irreperibilità e indisponibilità nei confronti della moglie, depongono a favore di un affidamento definito “super esclusivo” poiché a differenza del modello previsto dall’art. 337 quater comma III c.c., anche le decisioni di maggiore interesse per il minore, possono essere assunte dalla madre senza la previa consultazione con l’altro genitore. Sulle scelte più importanti, anche nell’ambito di un affidamento esclusivo in cui la responsabilità genitoriale spetta al genitore affidatario, di norma è prevista la condivisione. Si tratta di decisioni riguardanti la salute, l’educazione, l’istruzione o la fissazione della residenza abituale. L’esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più rilevanti può però trovare una deroga giudiziale, poiché la norma rimette al giudice la facoltà di stabilire diversamente e attribuire al genitore affidatario anche l’esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle suddette questioni fondamentali. Al genitore non affidatario rimane comunque il diritto/dovere di vigilare sull’educazione e l’istruzione del figlio minore e la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano adottate decisioni pregiudizievoli per il minore. Infatti, questa concentrazione di responsabilità in capo ad un solo genitore non incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l’esercizio. Anche con riferimento al diritto di visita, il giudice milanese non dispone nessuna regolamentazione dei rapporti padre-figlio basandosi sull’assunta pericolosità del padre, non accertata in contraddittorio stante la mancata costituzione in giudizio di questo. Il padre pertanto potrà vedere il figlio solo su accordi con la madre. Il provvedimento presidenziale è in linea con l’orientamento dominante della Cassazione Civile secondo cui “integrano comportamenti altamente sintomatici dell’inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell’obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell’esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587). La maggior cautela nei confronti del figlio che porta all’esclusione del padre anche dalle decisioni di maggiore interesse è ricondotta dal giudice alla “pericolosità” della figura paterna risultante dalle allegazioni della madre, ma può essere anche giustificata da un contesto di “conflittualità” della coppia in cui l’assunzione di decisioni concordate risulta, secondo le condizioni del momento, impraticabile. Nel caso di specie, l’affido (super)esclusivo alla madre è stato ritenuto “tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi del minore (in una età così tenera: appena un anno) sia inibita nel funzionamento, a causa del completo e grave disinteresse del padre per la propria famiglia”.
SEZIONE IX CIVILE
Ordinanza 20 marzo 2014
Osserva [1]. In via preliminare, deve rilevarsi che, successivamente all’ordine di rinnovazione, le notifiche verso il convenuto si sono perfezionate regolarmente ai sensi del regolamento europeo 1393/2007. E’ versato in atti il riscontro dell’Ufficio inglese da cui risulta che la notifica si è perfezionata mediante inserimento del plico postale nella cassetta delle lettere del destinatario, secondo l’art. 6.3. del c.p.c. di Inghilterra e Wales.
[2]. Nel merito, non è stato possibile attivare un tentativo di conciliazione per l’assenza del marito dal processo. Rispetto a questi, i documenti in atti (tra cui le denunce ai Carabinieri, del 10 marzo 2013 e lo scambio di conversazioni via chat tra le parti) mettono per ora in luce un profilo del padre inidoneo all’esercizio della responsbailità genitoriale: in primo luogo, si tratta di persona del tutto assente dalla via del figlio, …., nato il … 2013 e che ha lasciato alla madre il carico integrale dei costi di mantenimento ordinario e straordinario; inoltre, si tratta di persona che, nel conflitto con la moglie, risulta avere utilizzato il figlio come «argomento di scambio», minacciando la madre di una sottrazione dove questa non avesse aderito alle richieste del marito. Su questo sfondo, si proiettano le allegazioni della moglie la quale avrebbe anche subito violenze fisiche da parte del congiunto. In questo contesto, è allo stato evidente la necessità di un affidamento monogenitoriale ex art. 337-quater c.c. La lontananza del padre (che vive a Londra), la difficoltà nel comunicare con questi (che, di fatto, si rende irreperibile) e l’atteggiamento tenuto con riguardo a moglie e figlio, suggerisce un affido con competenze genitoriali concentrate in capo alla madre (quello che, a titolo meramente descrittivo, può essere definito come cd. affido supereslcusivo). Si tratta di un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale che trova oggi riscontro nell’art. 337-quater comma III c.c. Nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; ciò nonotante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori». L’esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, si rimettere al genitore affidatario anche l’esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l’esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.). Nel caso di specie, l’affido (super)esclusivo alla madre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi del minore (in una età così tenera: appena 1 anno) sia inibita nel funzionamento, a causa del completo e grave disinteresse del padre per la propria famiglia. Allo stato, inoltre, non può essere data una regolamentazione del diritto di visita dettagliata, poiché l’assenza del padre impedisce di accertare che, come ritenuto dalla madre, la sua persona non sia pericolosa per il minore.
[3]. In ordine ai rapporti economici, va rilevato che il padre del minore risulta avere sua dimora (il luogo dove vive in Londra, anche se non riceve la posta ed ostacola i contatti). E’ anche persona di giovanissima età poiché compirà 23 anni a brevissimo (… 1991). Ne consegue che, valorizzando le potenzialità economiche del padre, deve essere allo stato fissato un obbligo contributivo di euro 250,00 mensili (come richiesti dalla madre). La somma è da intendersi onnicomprensiva con eslcusione delle spese mediche non coperte dal SSN.Il Tribunale letto ed applicato l’art. 708 c.p.c.
Autorizza i coniugi a vivere separatamente, con facoltà di interrompere la coabitazione, ma pur sempre con l’obbligo del reciproco rispetto. Ricorda ai coniugi che, anche in caso di separazione personale dei genitori, la prole ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Affida il figlio minore … (nato il … 2013) in modo esclusivo alla madre. … avrà residenza abituale con la madre, in … alla via .. e collocamento prevalente con la stessa. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore potranno essere dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Dispone che .. provveda al mantenimento del figlio in via indiretta, mediante versamento alla madre, dell’importo di euro 250,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (Foi).
Dispone che … provveda al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SNN sostenute nell’interesse della prole.
Dispone che il padre possa vedere il figlio solo su accordi con la madre. E’ dato ricorso al giudice, per una regolamentazione giudiziale di dettaglio.
Nomina giudice istruttore, il dott. Giuseppe Buffone
e Fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi in data 14 ottobre 2014, ore. …
L’udienza si terrà presso il Tribunale di Milano, sezione IX civile, piano …, stanza n. ….
Assegna al ricorrente termine sino al 30 maggio 2014 per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all’art. 163, comma III, n. 2), 3), 4), 5), 6)
Assegna al convenuto termine sino al 30 settembre 2014 per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
Assegna al ricorrente termine sino al 30 giugno 2014 per la notificazione dell’odierna ordinanza al convenuto
Visti gli artt. 175 c.p.c., 111 Cost.
Invita le parti a rispettare il principio di sobrietà e sinteticità degli atti, in quanto «la particolare ampiezza degli atti certamente non pone un problema formale di violazione di prescrizioni formali ma non giova alla chiarezza degli atti stessi e concorre ad allontanare l'obiettivo di un processo celere che esige da parte di tutti atti sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio» (Cass. Civ., sez. II, sentenza 4 luglio 2012, n. 11199, Pres. Rovelli, Rel. Giusti; Trib. Milano, sez. IX, 1 ottobre 2013).
Manda alla cancelleria per quanto di competenza e la comunicazione del provvedimento
Milano, lì 20/03/2014
Il Presidente f.f.
dott. Giuseppe Buffone
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