Abuso dei mezzi di correzione
CASSAZIONE PENALE » Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 28-06-2011) 12-07-2011, n. 27157
Avv. Paride Tarquinio
di Foggia, FG
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La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende. P.M. è stata condannata alla pena di giustizia dal GIP di Firenze con sentenza del 30.11.2007, per abuso dei mezzi di disciplina nei confronti di otto minori nati nel (OMISSIS) e di lesioni personali (lieve tumefazione in regione frontale sinistra giudicata guaribile in quattro giorni; ma con le aggravanti ex art. 61 c.p., n. 2 e 11), per fatti del (OMISSIS), consumati nella qualità di insegnante di scuola materna. La Corte d'appello con sentenza del 5.7-3.9.2010 ha dichiarato estinto i reati per prescrizione, confermando le statuizioni in favore delle parti civili costituite. Le prove a carico della P. sono consistite, secondo quanto risulta dalle due sentenze di merito, principalmente nelle dichiarazioni rese dai minori, in sede di incidente probatorio, e nelle dichiarazioni dei genitori al dibattimento. Avverso l'articolata sentenza d'appello ricorrevano i difensori fiduciari, per conto dell'imputata, evidenziando la permanenza dell'interesse a pronuncia totalmente assolutoria per le confermate statuizioni civili, delle quali chiedevano contestualmente la sospensione per una serie di motivazioni poi evidentemente respinte.
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ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE CASSAZIONE PENALE Ricorso (ammissibilità e inammissibilità) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere Dott. SERPICO Francesco - Consigliere Dott. LANZA Luigi - Consigliere Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: 1) P.M., N. IL (OMISSIS); avverso la sentenza n. 1372/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 05/07/2010; visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/06/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO; Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore avv. Giuliani. |
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende. |
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Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. P.M. è stata condannata alla pena di giustizia dal GIP di Firenze con sentenza del 30.11.2007, per abuso dei mezzi di disciplina nei confronti di otto minori nati nel (OMISSIS) e di lesioni personali (lieve tumefazione in regione frontale sinistra giudicata guaribile in quattro giorni; ma con le aggravanti ex La Corte d'appello con sentenza del 5.7-3.9.2010 ha dichiarato estinto i reati per prescrizione, confermando le statuizioni in favore delle parti civili costituite. Le prove a carico della P. sono consistite, secondo quanto risulta dalle due sentenze di merito, principalmente nelle dichiarazioni rese dai minori, in sede di incidente probatorio, e nelle dichiarazioni dei genitori al dibattimento. Risulta dalle sentenze che il GIP aveva accolto la richiesta di incidente probatorio, pur non rientrando i reati per i quali si procedeva tra quelli specificamente indicati - 1. violazione di norma processuale in relazione all'ammissione e ritualità dell'incidente probatorio, in relazione agli Secondo i ricorrenti, la Corte distrettuale avrebbe errato e non motivato su questi punti dei motivi d'appello: . la richiesta del PM indicava solo esigenze afferenti la qualità della prova richiesta, mentre il GIP aveva valorizzato il diverso dato delle esigenze di tutela del minore, unico considerato dalla Corte europea, sicchè non vi sarebbe stata corrispondenza tra richiesta ed ordinanza ammissiva; il GIP aveva illegittimamente, ma con dichiarata consapevolezza, disapplicato inconferente sarebbe stata 1'interpretazione che riconduceva anche la fattispecie - 2. mancata assunzione di prova decisiva e vizio "logico giuridico", perchè la Corte distrettuale avrebbe prima condiviso l'esigenza di una consulenza tecnica per valutare l'affidabilità delle deposizioni di minori, e poi invece proceduto a tale valutazione senza alcun apporto tecnico, applicando criteri usuali delle deposizioni di adulti e impedendo l'assunzione della richiesta consulenza tecnica di parte; -3. violazione 3. La certamente interessante questione in rito che ha, tra l'altro, visto l'intervento nel procedimento prima della Corte costituzionale e poi della Corte di giustizia delle Comunità europee, non può essere esaminata, per la palese inammissibilità del ricorso. Il primo motivo, che tale questione ripropone, è inammissibile perchè il suo esame presupporrebbe, secondo i principi generali in materia di impugnazione, la sua decisività per il punto della sentenza relativo all'avvenuta conferma della responsabilità della P.. Ma così non è. Infatti, il Giudice d'appello alle pagine 10, 11, 12 e 13 della propria articolata motivazione ha, prima, spiegato le ragioni dell'attendibilità delle dichiarazioni dei genitori, sia come testi de relato rispetto ai minori sia come testi diretti su circostanze personalmente riscontrate e, poi, espressamente argomentato che, in ragione del verificato contenuto di tali dichiarazioni, "anche qualora potessero ritenersi fondate le questioni poste dall'appellante sulla ritualità dell'incidente probatorio e sull'utilizzabilità delle dichiarazioni dei minori" (ritualità invece contestualmente confermata) "nel quadro probatorio emerso nel dibattimento resterebbe comunque fissata la prova dei fatti addebitati all'imputata". L'affermazione della Corte fiorentina è stata pertanto inequivoca, specifica e sorretta da motivazione tutt'altro che apparente: secondo tale argomentata delibazione, le dichiarazioni dei minori non erano decisive per la deliberazione sul punto della responsabilità. Tale questione, appunto potenzialmente determinante nell'escludere l'interesse alla doglianza relativa alle modalità di esame dei minori, è invece del tutto assente nel ricorso, che in effetti rinnova le censure in rito e "nel merito" sulle dichiarazioni rese dai minori in incidente probatorio, ma mai affronta il punto della loro decisività probatoria nella motivazione della sentenza impugnata, punto essenziale sia in astratto - come ogni volta che si eccepisce la nullità o inutilizzabilità di materiale probatoria - che, soprattutto, nel caso concreto - a fronte della ricordata specifica diversa e non apparente motivazione della Corte d'appello. Le ragioni dell'inammissibilità del primo motivo non possono che estendersi al secondo ed al terzo che, sotto aspetti diversi, "attaccano" pure essi solo il punto della decisione relativo alla ritenuta attendibilità dei minori. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - equa al caso - di Euro 1000 alla Cassa delle ammende. |
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