Con l'annotata sentenza la Suprema Corte ha ribadito uno dei principi cardine in materia di riparto di competenze tra il Tribunale Ordinario e il Tribunale per i minorenni, ritornando a precisare che tutte le decisioni del Tribunale per i minorenni, trattandosi di provvedimenti emessi in sede di volontaria giurisdizione, avendo come oggetto l'adozione di decisioni ablative o limitative della potestà genitoriale, in quanto prive dei caratteri della decisorietà e della definitività, si sottraggono al sindacato di cui all'art. 111 Cost. non rientrando tra i provvedimenti impugnabili davanti alla Suprema Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha infatti dichiarato inammissibile un ricorso presentato avverso la decisione della Corte d'Appello che aveva confermato il provvedimento del Tribunale per i minorenni di affidamento di una minore al servizio sociale con collocamento presso la casa famiglia.