Affidamento figli genitori gay. Affidamento figli a coppia lesbica. Riconoscimento capacita' genitoriale a gay e lesbiche.
Corte di Cassazione Sezione 1 civile - Sentenza 11 gennaio 2013, n. 601
Avv. Saveria Ricci
di Firenze, FI
Letto 684 volte dal 23/05/2013
"non ci sono certezze scientifiche o dati di esperienza, bensì il mero pregiudizio che sia dannoso per l’equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale." La Corte di Cassazione con la riportata massima conferma l'opinione gia' espressa da diversi tribunali secondo cui l'affidamento di un figlio al proprio genitore omosessuale, e convivente col partner dello stesso sesso, non puo' essere considerato negativo per il figlio stesso. I giudici dimostrano cosi' una maggiore modernita' rispetto al Parlamento che ancora rifiuta di intervenire nel riconoscimento delle coppie omosessuali, lasciando l'Italia in un acondizione giuridica di arretratezza rispetto alla maggior parte dei Paesi sviluppati.
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMADI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS;
- ricorrente -
contro
(OMISSIS);
- intimata -
avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia ….
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corted’appello di Brescia ha respinto l’appello (così definendo il reclamo) proposto dal sig. (OMISSIS) avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni che aveva disposto, tra l’altro, l’affidamento esclusivo del figlio naturale dell’appellante e della sig.ra (OMISSIS) a quest’ultima, con incarico ai servizi sociali territorialmente competenti di regolamentare gli incontri del minore con il padre, da tenersi con cadenza almeno quindicinale in un ambiente neutro e inizialmente protetto, e con facoltà di ampliamento delle loro modalità e durata sino a giungere ad incontri liberi in caso di evoluzione favorevole della situazione.
La Corteha ritenuto:
- che, con l’affidare ai servizi sociali il compito di disciplinare le modalità degli incontri padre-figlio, il Tribunale non aveva affatto abdicato al potere spettantegli ai sensi dell’articolo 155 c.c., in quanto aveva espressamente disposto che si dovesse trattare di incontri almeno quindicinali tenuti in ambiente neutro e inizialmente protetto; mentre la facoltà concessa ai servizi di ampliare le modalità e la durata di tali incontri, sino a giungere eventualmente anche a incontri liberi, non costituiva un limite al diritto dell’appellante, bensì una disposizione a lui favorevole, che lo sollevava dall’onere di richiedere la concessione di detto ampliamento al giudice, il cui intervento, peraltro, restava necessario in caso di valutazione negativa da parte dei servizi;
- che il motivo di gravame con cui l’appellante insisteva per l’affidamento condiviso non avendo il Tribunale valutato il contesto familiare in cui vive il minore e le ripercussioni sul piano educativo e della crescita del medesimo derivanti dal fatto che la madre, ex tossicodipendente, aveva una relazione sentimentale e conviveva con una ex educatrice della comunità di recupero in cui era stata ospitata, era inammissibile per genericità, non essendo specificato quali fossero le paventate ripercussioni negative per il bambino;
- che il rifiuto dell’affidamento condiviso e l’affidamento esclusivo del figlio alla madre erano giustificabili in considerazione dell’interesse del minore, il quale aveva assistito a un episodio di violenza agita dal padre ai danni della convivente della madre, che aveva provocato in lui un sentimento di rabbia nei confronti del genitore, irrilevante essendo che la violenza non avesse avuto ad oggetto la madre, bensì la sua convivente, la quale era pur sempre, proprio in quanto tale, una persona familiare al bambino, mentre la dedotta difficoltà dell’appellante di accettare, data la sua origine e formazione culturale, il contesto familiare in cui suo figlio cresceva e veniva educato non poteva alleviare la gravità della sua condotta, considerata appunto la reazione che aveva provocato nel bambino; e del resto non era neppure contestato che l’appellante si fosse allontanato dal figlio da circa dieci mesi, sottraendosi anche agli incontri protetti ed assumendo, quindi, un comportamento non improntato a volontà di recupero delle funzioni genitoriali e poco coerente con la stessa richiesta di affidamento condiviso e di frequentazione libera del bambino.
Il sig. (OMISSIS) ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi di censura. L’intimata sig.ra (OMISSIS) non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione degli articoli 155 e 333 c.c., si censura la delega del giudice ai servizi sociali in ordine all’eventuale ampliamento delle modalità di visita del padre al figlio, osservando che era compito del Tribunale per i minorenni determinare in via definitiva le modalità degli incontri e decidere sulla richiesta del padre di tenere con sè il figlio nei fine settimana anche per la notte.
1.1. – Il motivo è inammissibile.
Per un verso, infatti, è corretto quanto osservato dalla Corte d’appello, e cioè che il ricorrente non ha interesse a censurare quella che non è altro che una possibilità in più prevista in suo favore, ossia l’ampliamento del suo diritto di visita ad opera degli stessi servizi sociali e restando inalterata la possibilità di rivolgersi a tal fine anche al giudice; per altro verso, non è esatto che i giudici non abbiano deciso sulle sopra dette richieste dell’appellante, vero essendo, invece, che essi hanno deciso in senso negativo.
2. – Con il secondo motivo si denuncia:
a) la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui riconosce implicitamente che il potere di determinare libere frequentazioni padre-figlio all’esito positivo degli incontri protetti compete al giudice;
b) l’insufficienza della medesima motivazione quanto al diniego dell’affidamento condiviso, che per legge costituisce la regola, onde la Corte d’appello avrebbe dovuto motivare la ritenuta idoneità della madre all’affidamento esclusivo, “a fronte del mancato espletamento dell’indagine chiesta dal Servizio Sociale di Settala diretta a verificare se il nucleo familiare della madre composto da due donne, tra di loro legate da relazione omosessuale, fosse idoneo, sotto il profilo educativo, ad assicurare l’equilibrato sviluppo del minore” in relazione al suo diritto “ad essere educato nell’ambito di una famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio”, nonchè la ostatività all’affidamento congiunto del comportamento del padre.
2.1. – La censura sub a) è inammissibile sia perchè non è dato cogliere alcuna contraddizione nella censurata motivazione della sentenza impugnata, sia perchè anche la eventuale contraddittorietà della motivazione di una statuizione in diritto (quale è quella sulla insussistenza dell’interesse ad impugnare una statuizione favorevole all’impugnante) non ha autonomo rilievo, avendo il giudice di legittimità il potere di correggere, semmai, in tal caso, la motivazione stessa (articolo 384 c.p.c., comma 2).
2.2. – Le censure sub b) sono inammissibili perchè la prima non è attinente alla ratio della decisione impugnata sul punto, che ha rilevato l’inammissibilità del corrispondente motivo di appello per difetto di specificità, e la seconda perchè la Corte d’appello ha invece ampiamente motivato, come si e’ riferito sopra in narrativa, la ostatività del comportamento del ricorrente (aggressione alla convivente dell’intimata e diserzione delle visite al bambino) all’affidamento congiunto.
3. – Con il terzo motivo di ricorso, denunciando violazione degli articoli 342 e 155 bis c.c., si censura la statuizione d’inammissibilità del secondo motivo di appello, osservando che con quel motivo si era lamentato che il Tribunale non aveva approfondito, come richiesto dal servizio sociale, se la famiglia in cui è inserito il minore, composta da due donne legate da una relazione omosessuale, fosse idonea sotto il profilo educativo a garantire l’equilibrato sviluppo del bambino, “in relazione ai diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio di cui all’articolo 29 Cost., alla equiparazione dei figli nati fuori dal matrimonio con i figli legittimi di cui all’articolo 30 Cost., e al diritto fondamentale del minore di essere educato secondo i principi educativi e religiosi di entrambi i genitori. Fatto questo che non poteva prescindere dal contesto religioso e culturale del padre, di religione musulmana”.
3. – Il motivo è inammissibile perchè il ricorrente si limita a fornire una sintesi del motivo di gravame in questione, dalla quale, invero, non risulta alcuna specificazione delle ripercussioni negative, sul piano educativo e della crescita del bambino, dell’ambiente familiare in cui questi viveva presso la madre: specificazione la cui mancanza era stata appunto, stigmatizzata dai giudici di appello. Nè il ricorrente spiega altrimenti perchè sarebbe errata la statuizione di quei giudici d’inammissibilità della censura per genericità, essendo a sua volta generico e non concludente anche l’accenno ai principi costituzionali di cui sopra.
Alla base della doglianza del ricorrente non sono poste certezze scientifiche o dati di esperienza, bensì il mero pregiudizio che sia dannoso per l’equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale. In tal modo si da per scontato ciò che invece è da dimostrare, ossia la dannosità di quel contesto familiare per il bambino, che dunque correttamente la Corte d’appello ha preteso fosse specificamente argomentata.
4. – Il ricorso va in conclusione respinto.
In mancanza di attività difensiva della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
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