Affidamento dei minori: valenza dei provvedimenti del giudice nel territorio dell’Unione europea
sentenza C-403/09 del 23 dicembre 2009
Avv. Antonella Pedone
di Guidonia Montecelio, RM
Letto 2604 volte dal 08/01/2010
Se un giudice europeo ha già deciso nel suo Paese l'affidamento di un bambino a uno dei genitori, il giudice di un altro Stato (UE) non può cambiare questa decisione La Corte di giustizia ha affrontato il caso di un cittadino italiano che, nel corso di un giudizio di separazione con la moglie di origine slovena, ha ottenuto l’affidamento esclusivo della figlia in Italia. Il provvedimento del giudice italiano veniva dichiarato esecutivo nel territorio della Slovenia.
La Corte di giustizia ha affrontato il caso di un cittadino italiano che, nel corso di un giudizio di separazione con la moglie di origine slovena, ha ottenuto l’affidamento esclusivo della figlia in Italia. Il provvedimento del giudice italiano veniva dichiarato esecutivo nel territorio della Slovenia.
Nonostante l’affidamento in favore del padre, la madre ha lasciato l’Italia per recarsi in Slovenia con la figlia.
In Slovenia la signora ha chiesto a sua volta l’affidamento della figlia, affidamento che è stato concesso dal giudice sloveno, in considerazione del fatto che la bambina si era integrata nel suo ambiente sociale in Slovenia.
Il padre, quindi, si rivolgeva alla Corte di giustizia per sapere se il giudice sloveno poteva emettere tale decisione, entrando in contrasto con il provvedimento del giudice italiano, dichiarato esecutivo in Slovenia.
La Corte europea ha affermato che non è possibile per un giudice di uno Stato membro adottare un provvedimento provvisorio in materia di responsabilità genitoriale inteso a concedere l’affidamento di un minore che si trova nel territorio di tale Stato ad uno dei suoi genitori, nel caso in cui un giudice di un altro Stato membro, competente a conoscere del merito della controversia relativa all’affidamento, abbia già emesso una decisione che affida provvisoriamente il minore all’altro genitore, e tale decisione sia stata dichiarata esecutiva nel territorio del primo Stato membro.
Tale provvedimento contravverrebbe al principio del reciproco riconoscimento delle decisioni emesse dagli Stati membri, nonché alla finalità del legislatore di ostacolare gli illeciti trasferimenti o mancati rientri di minori da uno Stato membro all’altro (sentenza C-403/09 del 23 dicembre 2009).
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