E' legittimo dicharare l'adottabilità di un bambino la cui madre è fragile e inadeguata - sostanzialmente priva di interesse per lui- e la cui nonna ha nei suoi confronti un atteggiamento "marginale passivo". E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza depositata in data 11 ottobre 2011. Tizia e Caia, madre e nonna di Tizietto, presentano ricorso in Cassazione contro la decisione della Corte d'Appello di Milano, che - confermando la sentenza del Tribunale dei minorenni di Milano - ha dichiarato l'adottabilità del bambino a causa del carattere fragile e del'inadeguatezza della madre, nonchè della scarsa interazione della nonna con il nipote - quest'ultima non era neanche in grado di supportare la fragilità della figlia. In particolare, la madre vedeva il figlio saltuariamente, mentre la nonna aveva più frequenti contatti con il bambino, ma aveva verso di lui "un atteggiamento marginale passivo, con scarsa interazione con il minore, incapace di supportare la fragilità della figlia". Pertanto, la Suprema Corte ha ritenuto corretto il ragionamento del Giudice di merito, il quale ha evidenziato "l'assenza di rapporti significativi con il minore, che, del resto, rifiutava sostanzialmente la nonna". I Giudici di Piazza Cavour aggiungono che la dichiarazione di adottabilità del minore non viola, in riferimento alla posizione della madre e della nonna, quanto disposto dagli artt. 1 - il quale stabilisce che "il minore ha diritto di crescere e di essere educato nell'ambito della propria famiglia"-, 8 - secondo cui "Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio"-, 12 e 15 della L. n.184 del 1983. Alla luce di queste motivazioni, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della madre e della nonna di Tizietto, compensando le spese del giudizio per la natura della causa. Roma, 12 ottobre 2011 Avv. Daniela Conte RIPRODUZIONE RISERVATA