La sola immaturità della madre non è sufficiente per dichiarare lo stato di abbandono del figlio e, quindi, la sua adottabilità. Lo ha confermato la Cassazione con l’ordinanza n. 330 del 2012 che ha respinto il ricorso del Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma nei confronti di una ragazza straniera alla quale il tribunale aveva sospeso la potestà genitoriale nominando un tutore provvisorio per il figlio. La decisione era stata però riformata dai giudici di secondo grado, suscitando le rimostranze del PG, con la motivazione che ai fini della dichiarazione di adottabilità di un minore non è possibile sostenere l’equazione tra immaturità anche incolpevole del genitore e abbandono del figlio da parte del medesimo. Ora è arrivata anche la conferma della Cassazione che ha ritenuto valida al motivazione della Corte d’appello in base alla quale non si configura uno stato di abbandono quando la madre, pur bisognosa di supporti psicologici, abbia intrapreso con esiti positivi un processo di autonomia e maturazione e sia profondamente legata al bambino come lui a lei.