Con l'annotata ordinanza, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato un principio sulla legittimità della sottrazione internazionale, confermando la decisione del Tribunale per i minorenni per cui, pur ritenendo che sia stato integrato l'illecito trasferimento di un minore in Italia, contro la decisione di affidamento congiunto del Giudice del luogo di residenza del minore e che, dunque, la decisione unilaterale di uno dei genitori di condurre il figlio minore in Italia ha configurato l'ipotesi di cui all'art. 3 della Convenzione dell'Aja, l'inidoneità a garantire adeguate condizioni, anche materiali di accudimento dei minori, consente all'Autorità Giudiziaria di escludere il rientro del minore, laddove sussista un fondato rischio per il minore stesso di essere esposto, per il solo fatto del suo ritorno, a pericoli fisici e psichici o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione medesima.