Parere del minore sul suo immediato rimpatrio Cass. Civ. 11 Agosto 2011 n. 17201
Cass. Civ. 11 Agosto 2011 n. 17201
Avv. Angelo Forte
di Modugno, BA
Letto 681 volte dal 26/10/2011
Il Tribunale per i minorenni deve ascoltare il minore prima di rimpatriarlo all'estero presso la residenza abituale dell'altro genitore, a prescindere dall’età. Il Tribunale deve solo accertare che il minore abbia capacità di discernimento. L'audizione del minore è infatti necessaria per valutare, l'eventuale opposizione del minore al ritorno, salvo ragioni di inopportunità, per età o grado di maturità. All’opinione espressa dal minore, contraria al rimpatrio, può attribuirsi efficacia, non di causa esclusiva del rigetto dell'istanza, bensì di elemento corroborante il convincimento del giudice sulla sussistenza del pregiudizio, quale causa autonoma e sufficiente di deroga al principio generale del rientro immediato.
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Avv. Maria Raluca Marginean
Studio Legale Internazionale Marginean - Tivoli, RM, Italia
Cerca il tuo avvocatoFiltra per
Altri 462 articoli dell'avvocato
Angelo Forte
-
Autovelox: multa va annullata se l'apparecchio non è revisionato
Letto 244 volte dal 23/06/2015
-
La contestazione che porta al licenziamento deve essere specifica
Letto 216 volte dal 08/06/2015
-
Abbandono di tetto coniugale e addebito
Letto 391 volte dal 27/05/2015
-
Alcoltest e patente ritirata: rifiuto costa doppio se chi guida non è proprietario
Letto 237 volte dal 06/05/2015
-
Società estinte e debiti fiscali: decreto "semplificazioni" non è retroattivo
Letto 222 volte dal 17/04/2015