Il Tribunale per i minorenni deve ascoltare il minore prima di rimpatriarlo all'estero presso la residenza abituale dell'altro genitore, a prescindere dall’età. Il Tribunale deve solo accertare che il minore abbia capacità di discernimento. L'audizione del minore è infatti necessaria per valutare, l'eventuale opposizione del minore al ritorno, salvo ragioni di inopportunità, per età o grado di maturità. All’opinione espressa dal minore, contraria al rimpatrio, può attribuirsi efficacia, non di causa esclusiva del rigetto dell'istanza, bensì di elemento corroborante il convincimento del giudice sulla sussistenza del pregiudizio, quale causa autonoma e sufficiente di deroga al principio generale del rientro immediato.