Il risarcimento del danno morale agli eredi di una vittima della strada deve essere calcolato secondo gli stessi parametri sia per la «famiglia legale» sia per la «famiglia di fatto, laddove una relazione di convivenza abbia le stesse caratteristiche di quelle dal legislatore ritenute proprie del vincolo coniugale ovvero sia stata provata la stabilità e la continuità nel tempo del rapporto e delle relazione affettiva.