Secondo il Tribunale per i minorenni di Milano, decreto 25 marzo 2011, pur non spettando ai nonni, ed agli altri parenti, un vero e proprio diritto di visita, ed a fortiori di affidamento o collocamento, il loro interesse legittimo è tutelato solo in maniera indiretta, mediante il riconoscimento della legittimazione, ex art. 336 c.c., a sollecitare il controllo giudiziario sull'esercizio della potestà dei genitori, i quali non possono, senza un plausibile motivo, vietare i rapporti dei figli con i parenti più stretti. Si precisa al riguardo che il riconoscimento di detta posizione giuridica trova il suo limite nel tipo di procedura, essendo ammissibile solo in quelle volte alla verifica dell'esercizio della potestà, ai sensi degli artt. 330 e 336 c.c.; quest'ultimo contemplando anche i parenti tra i legittimati al ricorso (e non in quelle ex art. 317-bis c.c. volte a determinare le modalità di affidamento dei figli minori).