Il reato di maltrattamenti in famiglia continua anche a seguito della cessazione del rapporto di convivenza . Lo ha chiarito la Corte di cassazione con la sentenza 7369/2013 accogliendo in parte il ricorso di un uomo condannato ad un monte pena più alto per il sommarsi del reato di maltrattamenti per il periodo della convivenza con quelli di ingiuria, minaccia e molestie per il periodo successivo alla fine della coabitazione. Secondo una consolidata giurisprudenza, infatti, “la cessazione del rapporto di convivenza, ad esempio, a seguito di separazione legale o di fatto, non influisce sulla sussistenza del reato di maltrattamenti, rimanendo integri, anche in tal caso, i doveri di rispetto reciproco, di assistenza morale e materiale e di solidarietà che nascono dal rapporto coniugale”. Ragion per cui “laddove l’agente, come nel caso in disamina, perseveri nelle condotte integranti il reato di maltrattamenti, dopo la cessazione della convivenza, senza alcun iato cronologico, si verifica una protrazione dell’arco temporale di esplicazione del reato di cui all’articolo 572 Cp”.