Il promesso sposo pentito paga solo i danni materiali
Cassazione civile , sez. VI-3, ordinanza 02.01.2012 n° 9.
Avv. Milena Patania
di Catania, CT
Letto 690 volte dal 16/01/2012
La Corte di appello di Catania confermava la sentenza con cui una sezione distaccata del Tribunale di Catania aveva condannato un uomo al risarcimento del danno, quantificato in quasi diecimila euro, a favore della propria ex fidanzata, per “ingiustificata rottura della promessa di matr...imonio”. Il danno era stato liquidato per le spese sostenute e le obbligazioni contratte dall’ex fidanzata in vista delle nozze. La Corte territoriale aveva inoltre condannato l’uomo al risarcimento dei danni non patrimoniali, quantificandoli in € 30.000,00.
Cassazione civile , sez. VI-3, ordinanza 02.01.2012 n° 9.
La Corte di appello di Catania confermava la sentenza con cui una sezione distaccata del Tribunale di Catania aveva condannato un uomo al risarcimento del danno, quantificato in quasi diecimila euro, a favore della propria ex fidanzata, per “ingiustificata rottura della promessa di matr...imonio”. Il danno era stato liquidato per le spese sostenute e le obbligazioni contratte dall’ex fidanzata in vista delle nozze. La Corte territoriale aveva inoltre condannato l’uomo al risarcimento dei danni non patrimoniali, quantificandoli in € 30.000,00.
L’uomo ricorre per Cassazione e quest’ultima, in accoglimento del terzo e del quarto motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato l’uomo al risarcimento dei danni non patrimoniali, confermando la condanna a rimborsare all’ex le spese sostenute, nonché le obbligazioni contratte in vista del matrimonio, nell’importo quantificato in primo grado e confermato dalla Corte territoriale.
In particolare la Cassazione condivide la circostanza che il risarcimento dei danni derivanti dall’ingiustificata rottura della promessa di matrimonio va limitato alle spese sostenute, nonché alle obbligazioni assunte, bensì non può essere dilatato fino al risarcimento dei danni non patrimoniali, in quanto il tirarsi indietro dalla promessa di matrimonio non costituisce alcun illecito.
La Corte, nel motivare la non risarcibilità dei danni non patrimoniali, rammenta che, anche se il danno patrimoniale subito dalla promessa sposa non può restare privo di risarcimento, “la legge vuol salvaguardare […] la piena ed assoluta libertà di ognuno di contrarre o non contrarre le nozze, l’illecito consistente nel recesso senza giustificato motivo non è assoggettato ai principi generali in tema di responsabilità civile […] né alla piena responsabilità risarcitoria che da tali principi consegue, poiché un tale regime potrebbe tradursi in una forma di indiretta pressione sul promittente nel senso dell’accettazione di un legame non voluto”.
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