Distinzione tra rapporto occasionale e famiglia di fatto
Corte di Appello di Roma, sentenza del 16.2.2011
Avv. Angelo Forte
di Modugno, BA
Letto 1966 volte dal 20/06/2011
Ai fini della tutela dei figli minori d'età e dei rapporti patriminiali fra i coniugi separati, occorre sempre distinguere tra rapporto meramente occasionale e famiglia di fatto, tenendo conto della stabilità della relazione che dà al rapporto di fatto piena rilevaza giuridica. Tale rilevanza sarà fondamentale, in particolare, con riferimento alla persistenza delle condizioni per l'attribuzione dell'assegno di mantenimento.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositalo il 24.11.2009 Qu.Be. ha proposto appello avverso la sentenza sopra indicata con la quale il Tribunale di Latina ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in Minturno (La) (...), disponendo l'affidamento condiviso della figlia minore Fr., nata a Gaeta il (...), con collocamento presso la madre e regolamentazione delle frequentazioni col padre; ha confermato l'assegno di cui all'ordinanza presidenziale; ha dichiarato inammissibili le domande della Pi. relative all'addebito e alla restituzione dei beni di cui alla comparsa; ha compensato tra le parti le spese di giudizio. Censura l'appellante la decisione del Tribunale di mantenere, in favore della Pi., l'assegno nell'entità già stabilito in sede di separazione, nonostante la predetta conviva "more - uxorio", da circa dieci anni, con altro uomo dal quale ha avuto due figli - nati nel (...) - e sia economicamente indipendente, percependo uno stipendio di circa 1.000,00 Euro al mese come bidella e abitando in casa di proprietà sin dalla separazione, avendo anche rinunciato in quell'occasione all'assegnazione della casa coniugale. Sottolinea la condotta dell'appellata che non ha mai prodotto, neanche su invito dell'A.G., le dichiarazioni dei redditi, comportamento che evidenzia l'esistenza di una redditualità che non si intende dimostrare.
Richiama le dichiarazioni della stessa Pi., che ha ammesso di svolgere attività lavorativa a tempo determinato.
Segnala, altresì, l'acquisto da parte dell'appellata, in comune col convivente, di un nuovo immobile abitativo, a conferma della stabilità della relazione con il Ga.An.. Riporta la giurisprudenza costante del Supremo Collegio che fonda la richiesta di revoca dell'assegno divorale e ribadisce la natura assistenziale dell'assegno predetto. Rappresenta la sua precaria condizione economica, come operaio alla Fiat di Cassino, per essere spesso in cassa integrazione, percependo un reddito di circa 1.000,00 Euro mensili e sollecita, altresì, la riduzione dell'assegno per il mantenimento della figlia minore ad Euro 250,00 mensili, ferma restando la partecipazione al 50% alle spese scolastiche, mediche non mutuabili e sportive.
Si è costituita la Pi. chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese del grado.
Rappresenta l'appellata le sue precarie condizioni di vita, vivendo in miseria, ospite nell'abitazione materna, priva di stabile attività lavorativa. Rappresenta la buona condizione economica del marito, che fruisce di stabile stipendio come operaio della Fiat di Cassino ed è proprietario di vari immobili, tra cui la ex casa coniugale. Nega la stabile convivenza "more uxorio" col Ga.An. e, in via riconvenzionale, chiede l'aumento dell'assegno di mantenimento, affidandone la valutazione al giudice.
All'udienza del 7.10.2010, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, per come sopra riportate, la Corte ha riservato la decisione.
Motivi della decisione
Va premesso, in punto di diritto che, per quanto attiene la natura dell'assegno divorzile, la giurisprudenza della S.C. ha ritenuto la sua funzione esclusivamente assistenziale e che la sua attribuzione è determinata dall'impossibilità del coniuge richiedente di procurarsi adeguati mezzi per ragioni obiettive, da intendersi come insufficienza dei medesimi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre l'istante, a conservare un tenore di vita a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del matrimonio - Cass. 3101/2000; 432/2002-.
Peraltro la determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti e in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, poiché data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione - Cass. 15722/2005; 25010/2007; 15610/2007 -.
Occorre ricordare che l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio si articola in due fasi.
Nella prima il giudice è chiamato a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio.
Nella seconda fase, il giudice deve poi procedere alla determinazione in concreto dell'assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nella L. n. 898 del 1970, art. 5, che quindi agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerabile in astratto, e possono in ipotesi estreme valere anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione - Cass. 12 luglio 2007 n. 15610; 22 agosto 2006 n. 18241; 19 marzo 2003, n. 4040 -.
Pertanto, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno divorzile si impongono l'accertamento della situazione economica familiare al momento della cessazione della convivenza matrimoniale e la sua comparazione con quella del coniuge richiedente al momento della pronuncia per verificare se quest'ultima gli permetta di conservare il tenore di vita corrispondente a quello precedente.
Ebbene, alla luce dei principi enunciati, ritiene la Corte che, in accoglimento dell'appello proposto al riguardo, non sussistano ragioni legittimanti il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della Pi..
Invero, risulta documentalmente provato, da ultimo con la produzione delle dichiarazioni dei redditi relative all'ultimo triennio che, contrariamente a quanto affermato, la Pi. non vive "in miseria" come ha cercato inutilmente di accreditare, ma percepisce un reddito da attività lavorativa - ausiliaria presso istituti scolastici con reddito di circa Euro 16.373,00 per il 2007, di circa 16.080 per il 2008 e di circa 12.152,00 per il 2010 - che certamente le consente il mantenimento di un tenore di vita pressoché corrispondente a quello tenuto in costanza di matrimonio. Inoltre, a sconfessare le dichiarate condizioni di povertà, il recente acquisto, nell'anno 2007, di un immobile, nel comune di Minturno. Trattasi di fabbricato di due piani per circa mq. 100, con annessa corte esclusiva per un totale di mq. 500.
Tale circostanza, inoltre, unitamente a quella certamente non secondaria della nascita di due figli, avuti dal Ga., depone certamente per l'esistenza della pur rinnegata ma, al contrario, stabile e quasi decennale convivenza more - uxorio, che ha certamente migliorato le condizioni economiche della Pi., tanto da consentirle l'acquisto immobiliare di cui si è detto.
Invero, per costante giurisprudenza, in ipotesi di convivenza "more - uxorio", si deve distinguere tra semplice rapporto occasionale e famiglia di fatto, dovendo tenersi soprattutto conto del carattere di stabilità che conferisce grado di certezza al rapporto di fatto sussistente tra le persone, tanto da renderla rilevante sotto il profilo giuridico, sia per quanto concerne la tutela dei figli minori, sia per quanto riguarda i rapporti patrimoniali tra i coniugi separati e, in particolare, con riferimento alla persistenza delle condizioni per l'attribuzione dell'assegno - vedi Cass. civ. sez. 1, 4.4.1998, n. 3503; Cass. civ. sez. 1, 8.7.2004, n. 12557; Cass. civ. sez. 1, 4.2.2009, n. 2709.
Ebbene, ritiene la Corte che, per le ragioni evidenziate, sia innegabile il carattere di stabilità e continuità della relazione tra l'appellata e il Ga., risultando comprovato che la Pi. tragga dalla convivenza indubbi vantaggi economici, che giustificano la revoca dell'assegno a suo favore e a carico dell'ex coniuge, tenuto, altresì, conto della natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile.
Ritiene diversamente la Corte che non solo non possa trovare accoglimento la domanda, avanzata in via incidentale dal Qu., di riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia, ma, in accoglimento della domanda spiegata dall'appellata, il detto assegno debba essere rideterminato in considerazione dell'età della ragazza, oggi sedicenne, tenuto conto delle esigenze della predetta di crescita, di studio e di socialità. Tali elementi, unitamente alla valutazione delle condizioni economiche dei genitori e al tenore di vita tenuto negli anni, impongono la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore della minore e a carico del padre nella misura di Euro 350,00 mensili, a decorrere dalla pronuncia di primo grado. Detto assegno, come per legge, andrà rivalutato annualmente secondo indici Istat. Va, altresì, ribadito l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia nella misura del 50%.
La reciproca, parziale soccombenza importa l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Qu.Be. e su quello incidentale proposto da Pi.Be. avverso la sentenza del Tribunale di Latina in data 6 - 15 dicembre 2008, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello principale proposto, revoca l'assegno divorzile in favore della Pi. con decorrenza dalla pronuncia di primo grado; in parziale accoglimento dell'appello incidentale, determina in Euro 350,00 mensili l'assegno che il Qu. dovrà versare, a titolò di contribuzione al mantenimento della figlia, alla Pi.Be., madre della minore, entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere da dicembre 2008, assegno da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat, ferma restando la quota di partecipazione patema, nella misura del 50%, alle spese straordinarie, mediche non coperte da s.s.n., scolastiche e sportive da affrontarsi nell'interesse della minore; dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso in Roma, l'1 dicembre 2010.
Depositata in Cancelleria il 16 febbraio 2011.
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