L’eventuale incremento di valore, dovuto ad esborsi del convivente non proprietario, dell’immobile di cui beneficiano il coniuge o il convivente proprietario, non può essere giustificato dall’adempimento degli obblighi morali di convivenza o giuridici (di assistenza morale e materiale e di collaborazione) per la famiglia fondata sul matrimonio, soprattutto quando si tratta di spese “straordinarie” rispetto alle spese, abitualmente sopportate da una famiglia in base al tenore di vita. Se pertanto gli esborsi siano apprezzabilmente superiori alle condizioni economiche di chi li effettua, oppure sproporzionati rispetto al tenore familiare complessivo, il venir meno della coabitazione, quale presupposto per una specifica destinazione dell’utilitas al bene familiare, giustifica la restituzione di quell’attribuzione patrimoniale indiretta o del suo equivalente monetario, proprio perché viene meno il dovere di adempiere un dovere giuridico o morale.