Anche i conviventi hanno diritto al risarcimento del danno per violazione degli obblighi familiari e, quindi, al patrocinio a spese dello Stato
Cass. 20 giugno 2013 n. 15481
Avv. Maria Martignetti
di Roma, RM
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Cass. 20 giugno 2013, n. 15481: il diritto al risarcimento del danno per violazione degli obblighi familiari è configurabile anche nell’ipotesi di persone unite dal solo vincolo more uxorio. Pertanto, ricorrendone i presupposti, il convivente che chieda il risarcimento dei danni conseguenti può essere ammesso al patrocinio legale a carico dello Stato. Afferma la prima sezione della Corte di Cassazione, con sentenza 20 giugno 2013, n. 15481 che la violazione degli obblighi familiari è configurabile anche nell’ipotesi di persone unite dal solo vincolo more uxorio e, pertanto, ricorrendone i presupposti, può essere ammesso al patrocinio legale a carico dello Stato anche il convivente che chieda il risarcimento dei conseguenti danni Ricorda la sentenza in esame che, come già sottolineato da Cass. n. 9801 del 2005 ampliando le frontiere della responsabilità civile nelle relazioni familiari, il principio di indefettibilità della tutela risarcitoria trova spazio applicativo anche all'interno dell'istituto familiare, pur in presenza di una specifica disciplina dello stesso, configurandosi la famiglia come sede di autorealizzazione e di crescita, segnata dal reciproco rispetto ed immune da ogni distinzione di ruoli, nell'ambito della quale i singoli componenti conservano le loro essenziali connotazioni e ricevono riconoscimento e tutela, prima ancora che come coniugi, come persone, in adesione al disposto dell'art. 2 Cost., che, nel riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, delinea un sistema pluralistico ispirato al rispetto di tutte le aggregazioni sociali nelle quali la personalità di ogni individuo si esprime e si sviluppa (v., sul punto anche Cass. n. 18853 del 2011). E pertanto il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare assume i connotati di un diritto inviolabile, la cui lesione da parte di altro componente della famiglia, così come da parte del terzo, costituisce il presupposto logico della responsabilità civile, non potendo chiaramente ritenersi che diritti definiti come inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i loro titolari si pongano o meno all'interno di un contesto familiare. La richiamata sentenza ha altresì precisato che non vengono qui in rilievo i comportamenti di minima efficacia lesiva, suscettibili di trovare composizione all'interno della famiglia in forza di quello spirito di comprensione e tolleranza che è parte del dovere di reciproca assistenza, ma unicamente quelle condotte che per la loro intrinseca gravità si pongano come fatti di aggressione ai diritti fondamentali della persona.
L'intensità dei doveri derivanti dal matrimonio, segnati da inderogabilità ed indisponibilità, non può non riflettersi - come pure chiarito dalla sentenza n. 9801 del 2005 - sui rapporti tra le parti nella fase precedente il matrimonio, imponendo loro, pur in mancanza, allo stato, di un vincolo coniugale, ma nella prospettiva della costituzione di tale vincolo, un obbligo di lealtà, di correttezza e di solidarietà.
La violazione dei diritti fondamentali della persona, aggiunge la sentenza, alla stregua delle argomentazioni sin qui svolte - è, altresì, configurabile, alle condizioni descritte, all'interno di una unione di fatto, che abbia, beninteso, caratteristiche di serietà e stabilità, avuto riguardo alla irrinunciabilità del nucleo essenziale di tali diritti, riconosciuti, ai sensi dell'art. 2 Cost., in tutte le formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell'individuo (v., in tal senso, Cass., sent. n. 4184 del 2012).
Del resto, ferma restando la ovvia diversità dei rapporti personali e patrimoniali nascenti dalla convivenza di fatto rispetto a quelli originati dal matrimonio, è noto che la legislazione si è andata progressivamente evolvendo verso un sempre più ampio riconoscimento, in specifici settori, della rilevanza della famiglia di fatto. Si pensi, a titolo esemplificativo, oltre che al campo della filiazione, in cui la L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha eliminato ogni residua discriminazione tra figli "legittimi" e "naturali", agli ordini di protezione contro gli abusi familiari, estesi al convivente dalla L. 4 aprile 2001, n. 154, che ha introdotto nel codice civile gli artt. 342-bis e 342-ter; al requisito della stabilità della coppia di adottanti, soddisfatto, ai sensi della L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 6, comma 4, come sostituito dalla L. 28 marzo 2001, n. 149, art. 7, anche quando costoro abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni; alla possibilità, prevista dall'art. 408 c.c., novellato dalla L. 9 gennaio 2004, n. 6, che la scelta dell'amministratore di sostegno cada sulla persona stabilmente convivente con il beneficiario dell'amministrazione; ed ancora, alla possibilità, a norma dell'art. 417 c.c., come novellato dalla L. n. 6 del 2004, art. 5, che l'interdizione e l'inabilitazione siano promosse dalla persona stabilmente convivente; alla accessibilità alle tecniche di fecondazione assistita da parte delle coppie di fatto, ai sensi della L. 19 febbraio 2004, n. 40, art. 5; all'applicabilità della L. 8 febbraio 2006, n. 54, sull'affidamento condiviso, anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati; alla esclusione dei conviventi, in quanto non qualificabili come terzi, dai benefici derivanti dall'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli e natanti in caso di danni alle cose. Si tratta di segnali di una crescente attenzione del legislatore verso fenomeni di consorzio solidaristico e modelli familiari in cui per libera scelta si è escluso il vincolo, e, con esso, le conseguenze legali, del matrimonio.
Detto percorso è stato in qualche misura indicato, e sollecitato, dalla giurisprudenza costituzionale, la quale, già nella sentenza n. 237 del 1986, ebbe ad affermare che "un consolidato rapporto, ancorchè di fatto, non appare - anche a sommaria indagine -costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche".
Tale convincimento ha originato la declaratoria di illegittimità costituzionale della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 6, nella parte in cui non prevedeva tra i successibili nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente more uxorio (sent. n. 404 del 1988). L'affermazione secondo la quale per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico, si trova poi ribadita nella sentenza n. 138 del 2010.
Analoghe considerazioni sono alla base delle pronunce di questa Corte che hanno, tra l'altro, riconosciuto il diritto del convivente di soggetto deceduto a causa di un terzo al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (v. sent. n. 12278 del 2011, n. 23725 del 2008), e attribuito rilievo, ai fini della cessazione (rectius: quiescenza) del diritto all'assegno di mantenimento o divorzile, ovvero ai fini della determinazione del relativo importo, alla instaurazione, da parte del coniuge (o ex coniuge) beneficiario dello stesso, di una famiglia, ancorchè di fatto (v. sentt. n. 3923 del 2012, n. 17195 del 2011).
Nè può, infine, sottacersi l'interpretazione dell'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, il quale tutela il diritto alla vita familiare, fornita dalla Corte EDU, che ha chiarito che la nozione di famiglia cui fa riferimento tale disposizione non è limitata alle relazioni basate sul matrimonio, e può comprendere altri legami familiari di fatto, se le parti convivono fuori dal vincolo di coniugio (v., per tutte, sentenza 24 giugno 2010, Prima Sezione, caso Schalk e Kopft contro Austria).
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