Cass. 20 giugno 2013, n. 15481: il diritto al risarcimento del danno per violazione degli obblighi familiari è configurabile anche nell’ipotesi di persone unite dal solo vincolo more uxorio. Pertanto, ricorrendone i presupposti, il convivente che chieda il risarcimento dei danni conseguenti può essere ammesso al patrocinio legale a carico dello Stato. Afferma la prima sezione della Corte di Cassazione, con sentenza 20 giugno 2013, n. 15481 che la violazione degli obblighi familiari è configurabile anche nell’ipotesi di persone unite dal solo vincolo more uxorio e, pertanto, ricorrendone i presupposti, può essere ammesso al patrocinio legale a carico dello Stato anche il convivente che chieda il risarcimento dei conseguenti danni Ricorda la sentenza in esame che, come già sottolineato da Cass. n. 9801 del 2005 ampliando le frontiere della responsabilità civile nelle relazioni familiari, il principio di indefettibilità della tutela risarcitoria trova spazio applicativo anche all'interno dell'istituto familiare, pur in presenza di una specifica disciplina dello stesso, configurandosi la famiglia come sede di autorealizzazione e di crescita, segnata dal reciproco rispetto ed immune da ogni distinzione di ruoli, nell'ambito della quale i singoli componenti conservano le loro essenziali connotazioni e ricevono riconoscimento e tutela, prima ancora che come coniugi, come persone, in adesione al disposto dell'art. 2 Cost., che, nel riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, delinea un sistema pluralistico ispirato al rispetto di tutte le aggregazioni sociali nelle quali la personalità di ogni individuo si esprime e si sviluppa (v., sul punto anche Cass. n. 18853 del 2011). E pertanto il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare assume i connotati di un diritto inviolabile, la cui lesione da parte di altro componente della famiglia, così come da parte del terzo, costituisce il presupposto logico della responsabilità civile, non potendo chiaramente ritenersi che diritti definiti come inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i loro titolari si pongano o meno all'interno di un contesto familiare. La richiamata sentenza ha altresì precisato che non vengono qui in rilievo i comportamenti di minima efficacia lesiva, suscettibili di trovare composizione all'interno della famiglia in forza di quello spirito di comprensione e tolleranza che è parte del dovere di reciproca assistenza, ma unicamente quelle condotte che per la loro intrinseca gravità si pongano come fatti di aggressione ai diritti fondamentali della persona.