Processo interrotto per fallimento: da quando decorre il termine per la riassunzione? Tribunale Brescia, sez. Breno, ordinanza 20.06.2012
Tribunale Brescia, sez. Breno, ordinanza 20.06.2012
Avv. Angelo Forte
di Modugno, BA
Letto 1266 volte dal 06/11/2012
Tribunale di Brescia Sezione distaccata di Breno Ordinanza 20 giugno 2012 ...omissis... Il G.I., letti gli atti e i documenti di causa, stante la tempestività del ricorso in riassunzione, siccome depositato entro il termine tempestivo di mesi tre decorrente, secondo la giurisprudenza consolidata, dalla data della dichiarazione del giudice di interruzione del processo o, in difetto, da quello della “legale” conoscenza dell’evento interruttivo che, nel caso di specie, risulta avvenuta con la comunicazione formale avvenuta all’udienza del [omissis] dell’intervenuto fallimento della parte ad opera del suo difensore, non potendo valere quale conoscenza legale e nel processo quella acquisita informalmente dalla parte non colpita dall’evento, la quale abbia ricevuto comunicazione scritta dell’evento interruttivo da parte del curatore fallimentare. […] P.Q.M. Rigetta l’eccezione di estinzione del processo.
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