Fallimento - recupero crediti
Cass. civ. Sez. I, 09/11/2012, n. 19459 (rv. 624372)
Avv. Monica Mandico
di Napoli, NA
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Cass. civ. Sez. I, 09/11/2012, n. 19459 (rv. 624372) Carta Satta e altri c. Interitalia Investimenti S.I.M. in L.C.A FALLIMENTO Fallimento, in genere VALORI MOBILIARI Societa' di intermediazione mobiliare FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - In genere - Società d'intermediazione mobiliare (sim) - Tutela degli investitori - Principio della doppia separazione patrimoniale - Violazione parziale del principio - Confusione dei patrimoni - Conseguenze - Spettanza di mero diritto di credito concorrente con gli altri crediti vantati dai terzi verso l'intermediario CONTRATTI DI BORSA - In genere - Società d'intermediazione mobiliare (sim) - Tutela degli investitori - Principio della doppia separazione patrimoniale - Violazione parziale del principio - Confusione dei patrimoni - Conseguenze - Spettanza di mero diritto di credito concorrente con gli altri crediti vantati dai terzi verso l'intermediario Il principio della doppia separazione patrimoniale (già imposto, in materia di intermediazione finanziaria, dall'art. 8, secondo comma, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e poi sancito dall'art. 19 del d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415, vigente al'epoca dei fatti di causa e confermato dall'art. 22 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), implicando separazione del patrimonio della società da quello gestito per conto e nell'interesse dei clienti, nonché, all'interno di quest'ultimo, reciproca separazione dei beni e dei valori riferibili individualmente a ciascun cliente, tende ad assicurare un'efficace tutela degli investitori, soprattutto nel caso di crisi dell'intermediario, realizzata mediante la sottrazione dei beni alla liquidazione concorsuale, permettendo all'investitore l'immediato e completo recupero di quelli riconducibili al proprio patrimonio. Tuttavia, una siffatta tutela è garantita appieno soltanto nel caso in cui il regime di separazione sia stato effettivamente rispettato, con la conseguenza che, qualora ciò non sia accaduto, l'investitore è titolare esclusivamente di un diritto di credito nei confronti dell'intermediario, che concorre con gli altri crediti vantati dai terzi nei confronti di quest'ultimo, alla stregua di quanto desumibile dall'articolo 34, terzo comma, del menzionato d.lgs. n. 415 del 1996 (poi sostituito dall'art. 57, terzo comma, del citato d.lgs. n. 58 del 1998), e dal rinvio ivi contenuto all'art. 91 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385. (Rigetta, App. Milano, 26/06/2006) FONTI CED Cassazione, 2012 Fisco on line, 2013
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