La notifica degli atti giudiziari in materia fallimentare, deve essere eseguita entro il termine stabilito dalla legge in misura non inferiore a 15 giorni prima dell’udienza stessa, da computarsi secondo le regole ordinarie previste dal codice di rito. Il perfezionamento della notifica a mezzo del servizio postale, non sempre coincide con il materiale recapito o ritiro del piego raccomandato da parte del notificato, potendo invece coincidere con lo spirare del termine di "compiuta giacenza". Pertanto è essenziale calcolare il momento in cui si può considerare notificato un atto per compiuta giacenza. A tal riguardo, la legge stabilisce espressamente che: "la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore". Tale disposizione tutela l’interesse sia del notificante, per il quale "la notificazione si ha per eseguita" anche in mancanza di ritiro del piego depositato da parte del destinatario, che quello del notificato, che dispone di un termine congruo per il ritiro dello stesso, presso l'ufficio postale. A tal riguardo, assume rilievo anche l’art. 155 cod. proc. civ., che sul computo dei termini, stabilisce, al comma 4, che, "se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo", e, ai commi quinto e sesto che: "La proroga prevista dal comma 4, si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato (comma 5). Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa (comma 6)".