Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 17036/2011 Nelle ipotesi di “mero mutamento soggettivo nella titolarità di un credito già ammesso al passivo” non è necessaria l’insinuazione al passivo.“È noto peraltro - chiarisce la Corte - che il nuovo testo dell’art. 115 l. fall. introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2006 prevede, al secondo comma, che il curatore, se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, <>, provvedendo, poi, alla “rettifica formale” dello stato passivo”. “Inoltre, il d.lgs. correttivo del 12 settembre 2007 n. 169 ha introdotto nel secondo comma dell’art. 115 l. fall. un’ulteriore norma in virtù della quale le stesse disposizioni previste per il pagamento dei crediti ceduti si applicano anche in caso di surrogazione del creditore”. Ragion per cui, “è stato escluso, l’onere di insinuazione al passivo anche per il fideiussore che abbia eseguito il pagamento dopo il fallimento”. “In tal modo - conclude la Suprema corte - il legislatore ha inteso eliminare il dibattito in ordine alla necessità di insinuazione al passivo […] nelle ipotesi di mero mutamento soggettivo nella titolarità di un credito già ammesso al passivo”.