Trib. Foggia Sez. I, 13/11/2012 Ad.Ma. e altri c. Un. S.p.A. e altri FALLIMENTO Fallimento, in genere Garanzia (chiamata in) Il principio della non esperibilità di pretese creditorie verso il fallito al di fuori della sede concorsuale non trova deroghe nel caso di domanda di garanzia impropria proposta nei confronti di un soggetto dichiarato fallito, la quale introduce una causa autonoma e scindibile rispetto a quella della domanda principale proposta nei confronti del chiamante. Qualora l'atto di chiamata in causa di un terzo, da parte del convenuto, introduca una domanda di garanzia impropria, fondata su un distinto rapporto giuridico tra chiamante e chiamato, la improcedibilità di tale domanda di garanzia derivante dalla dichiarazione di fallimento del chiamato e dalla conseguente non esperibilità di pretese creditorie nei cuoi confronti al di fuori della sede concorsuale, non si riflette sull'autonoma controversia relativa alla domanda principale dell'attore contro il convenuto, la quale deve, pertanto, proseguire nelle forme ordinarie.