Nel caso in esame l'istanza di fallimento era stata depositata dalla Procura della Repubblica, che poi aveva richiesto la notifica delll'istanza e del decreto al debitore tramite la Polizia Giudiziaria ( nella specie Guardia di Finanza). L'atto è stato notificato a mani del debitore. Quest'ultimo ha eccepito l'inesistenza della notifica non effettuata tramite Ufficiale Giudiziario, in asenza di qualsiasi provvedimento del Tribunale che avesse autorizzato la notifica in forma diversa. Il Tribunale di Busto Arsizio, conformemente all'orientamento prevalente ( Corte di Cassazione n. 5392 del 17 marzo 2004, Corte D'Appello di Palermo, sentenza 18/05/2007), ha dichiarato la nullità della notifica, che non è suscettibile di sanatoria neanche con la costituzione del resistente. Si rinviene un unico precedente in senso parzialmente difforme, secondo il quale la costituzione del resistente sanerebbe il vizio ( Corte d'Appello di Milano, sentenza 2/12/2010).