Con la pronuncia in oggetto il Tribunale di Monza ha osservato che nel procedimento per la dichiarazione di fallimento il debitore non ha un diritto vero e proprio ad ottenere un rinvio per consentire di ricorrere alle procedure concorsuali alternative. Il Giudice infatti dovrà in proposito compiere una valutazione che concilii le esigenze del debitore con la tutela degli interessi pubblicistici cui è finalizzata la procedura fallimentare e ciò anche dopo l'entrata in vigore dell'art 33 d.l. 22 giugno 2012 n. 83 che permette all'imprenditore di depositare il solo ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, integrandolo successivamente.