In tema di bancarotta fraudolenta, l'amministratore di fatto è responsabile laddove sia provato un contributo al fatto tipico di gestione dei soggetti qualificati come amministratori, nella consapevolezza della insolvibilità, a fronte di un danno implicato dalle singole operazioni, e ancor più delle inadempienze verso il fisco o i dipendenti. All'uopo occorre individuare gli atti tipici di gestione condotti e tali da configurare un'amministrazione di fatto, nonché l'esplicitazione del contributo obiettivo offerto a decisioni altrui, nella consapevolezza delle implicazioni della condotta tipica del soggetto qualificato, mettendo in guardia dalla doppia presunzione, che porta ad eludere il dovere di rispondere secondo le regole del concorso di persone nel reato proprio altrui. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano.