bancarotta fraudolenta documentale prova dolo
Cassazione, sez. V, 22 giugno 2012, n. 25093
Avv. Alberto Sagna
di Roma, RM
Letto 774 volte dal 15/11/2012
In tema di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma primo, n. 2, L.F.): è illegittima l'affermazione di responsabilità dell'amministratore che faccia derivare l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato dal solo fatto, costituente l'elemento materiale del reato, che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, considerato che, in tal caso, trattandosi per di più, nella specie, di omissione contenuta in limiti temporali piuttosto ristretti, è necessario chiarire la ragione e gli elementi sulla base dei quali l'imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare detta oggettiva impossibilità e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza por mente alle conseguenze di tale condotta, considerato che, in quest'ultimo caso, si integra l'atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma secondo, L.F.. ( da diritto e processo)
Ritenuto in fatto
1. S.A. è stata condannata dal tribunale di Catania alla pena di anni due di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta documentale commesso in qualità di socia accomandataria e quindi legale rappresentante della società ‘I V. di S. A. & C. Sas’. La Corte d'appello di Catania ha confermato integralmente la sentenza di condanna.2. Contro la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputata, lamentando violazione od erronea applicazione di legge laddove i giudici del merito hanno ritenuto sussistente un'ipotesi di bancarotta documentale fraudolenta, invece che la meno grave fattispecie di bancarotta semplice; sotto tale profilo la ricorrente evidenzia la illogicità di un'argomentazione che faccia derivare automaticamente dalla sussistenza dell'elemento materiale del reato anche il dolo di cui all'articolo 216.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato; la Corte d'appello, infatti, non motiva adeguatamente sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'articolo 216 della legge fall., non potendolo derivare automaticamente dalla consapevolezza della S. in ordine alla tenuta irregolare delle scritture.
2. Ed infatti, le ipotesi di reato previste dagli articoli 216 e 217 della legge fall., con riferimento alla tenuta delle scritture contabili, si differenziano per la diversa gradazione dell'elemento soggettivo, ragion per cui non è assolutamente possibile inferire l'esistenza del dolo di cui all'art. 216 semplicemente dalla sussistenza del fatto materiale.
3. Si veda, tra le molte, Sez. 5, Sentenza n. 172 del 07/06/2006, Vianello: In tema di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma primo, n. 2, L.F.): è illegittima l'affermazione di responsabilità dell'amministratore che faccia derivare l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato dal solo fatto, costituente l'elemento materiale del reato, che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, considerato che, in tal caso, trattandosi per di più, nella specie, di omissione contenuta in limiti temporali piuttosto ristretti, è necessario chiarire la ragione e gli elementi sulla base dei quali l'imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare detta oggettiva impossibilità e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza por mente alle conseguenze di tale condotta, considerato che, in quest'ultimo caso, si integra l'atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma secondo, L.F..
4. Il giudice del merito avrebbe dovuto evidenziare le ragioni specifiche in forza delle quali ha ritenuto sussistente, nel caso di specie, il dolo del reato di cui all'articolo 216 e cioè la volontà, non solo di tenere le scritture in modo irregolare, ma altresì di impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
5. Allo stato non è possibile riqualificare il fatto ex art. 217 della legge fall., come richiesto dalla ricorrente, dovendosi invece rinviare gli atti alla Corte d'appello di Catania affinché precisi adeguatamente in motivazione in base a quali elementi ha ritenuto che, nel caso di specie, il fatto commesso dalla S. fosse sostenuto dal dolo di cui all'articolo 216 della legge fall..
6. Non si può, dunque, nemmeno procedere alla dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, essendo questa non ancora decorsa per il reato contestato e ad oggi ritenuto dai giudici di merito.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo esame.
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 36 articoli dell'avvocato
Alberto Sagna
-
bancarotta società non attiva
Letto 524 volte dal 19/11/2012
-
Bancarotta fraudolenta e amministratore di fatto
Letto 1586 volte dal 17/02/2012
-
Esecuzione del credito fondiario, revoca del fallimento, strumenti di tutela del creditore e doveri del curatore
Letto 1626 volte dal 15/09/2011
-
Assegno di divorzio non spetta alla moglie che decida di non lavorare e di non mettere a frutto le proprie capacità e re...
Letto 672 volte dal 13/09/2022
-
Assegno di separazione e divorzio: in sede di separazione non è possibile fare accordi anche per il divorzio.
Letto 407 volte dal 29/09/2021