giudici di Piazza Cavour hanno rigettato il ricorso presentato da un istituto bancario, avallando quanto statuito dai giudici di merito in ordine alla provvisoria esecutorietà di una sentenza, che aveva ad oggetto una revocatoria fallimentare. I fatti prendono origine da una pronuncia che decideva sulla revocatoria proposta dal curatore del fallimento di una società siciliana nei confronti di una banca, obbligandola alla restituzione della somma ricevuta dalla fallita, pari a circa 900 mila euro, nei confronti della massa dei creditori. La banca presentava opposizione asserendo la carenza del titolo esecutivo, ed affermando nel contempo che le sentenze costitutive fanno stato tra le parti soltanto col passaggio in giudicato. La sentenza infatti era stata impugnata in appello e pertanto, a dir della difesa della banca, non poteva rinvenirsi nel caso di specie alcuna formazione del giudicato. La Corte di Cassazione, nel motivare il rigetto del ricorso, richiama la sentenza n. 4059/2010 delle Sezioni Unite, nonché dictum dell’articolo 282 del Codice procedura civile, il quale nel regolamentare la provvisoria esecutività, non differenzia le sentenze sulla base della loro natura. Per la Cassazione, pertanto, la pronuncia sulla revocatoria rappresenta titolo esecutivo anche prima del formarsi del giudicato, rispetto al capo di condanna alle restituzioni nei confronti della massa dei creditori, cui sia tenuta la controparte, anche se l’actio iudicis ha propriamente natura di accertamento costitutivo.