Ai fini della revocabilità dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili effettuati dal fallito, ai sensi dell’art. 67, comma 2, L.F., si prevede il limite dei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, con la prova, a carico del curatore, della conoscenza, da parte del creditore accipiens, dello stato d'insolvenza del debitore. Gli orientamenti della giurisprudenza sulla "scientia decotionis" oscillano tra conoscenza e conoscibilità. Secondo un orientamento più rigoroso, in un’ottica garantista favorevole al creditore, la sussistenza del requisito della "scientia decotionis" non può essere desunta dalla mera conoscibilità dello stato di insolvenza. La effettiva conoscenza, da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore, in quanto elemento positivo dell'azione revocatoria, non può essere ravvisata per il fatto che la ignoranza di tale insolvenza sia colpevole. Altro orientamento giurisprudenziale propende a favore della mera conoscibilità dello stato di insolvenza da parte del creditore, ed eleva a criterio dirimente la presenza di semplici elementi indiziari (gravi, precisi e concordanti), attinenti alla conoscibilità dell'insolvenza stessa da parte di un soggetto di ordinaria prudenza ed avvedutezza, dai quali sarebbe possibile desumere la effettiva conoscenza del dissesto. La sentenza in commento rifiuta sia la prima che la seconda ricostruzione, sancendo espressamente che la certezza logica dell'esistenza dello stato soggettivo costituito dalla consapevolezza, da parte del creditore, del dissesto in cui versa il debitore, può legittimamente dirsi acquisita non quando sia provata la conoscenza effettiva dello stato di decozione dell'impresa, né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto, bensì “quando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il creditore del fallito”. Quindi, l’oggetto della prova a carico del curatore è costituito dalla “probabilità della conoscenza” fondata sulla valutazione delle concrete condizioni in cui si sia trovato ad operare lo specifico creditore ricevente.