L’ipoteca iscritta dal fisco non è riconducibile ad alcun tipo di ipoteca tra quelle regolamentate dal codice civile, pertanto può essere definita come genere a sé, che resiste innanzi alla revocatoria fallimentare. Il codice civile contempla tre tipologie di ipoteca: legale (art. 2817), giudiziale (art. 2818), volontaria (art. 2821). Si esclude la ricorrenza di quella volontaria poiché presuppone l’adesione del debitore. In merito all’ipoteca di tipo legale, si configura per l’alienante sopra gli immobili alienati per l’adempimento degli obblighi che derivano dall’atto di vendita, a favore dei coeredi, dei soci e degli altri condividenti per il pagamento dei conguagli sugli immobili assegnati ai condividenti obbligati, per lo Stato sui beni dell’imputato e della persona civilmente responsabile. In merito a quella giudiziale, ogni provvedimento di condanna al pagamento di una somma, ovvero all’adempimento di diversa obbligazione, ovvero al risarcimento danni da liquidarsi. Quella fiscale non rientra in nessuna delle tipologie richiamate, rappresentando un genere a parte. L’articolo 67 della legge fallimentare statuisce la revocabilità delle ipoteche volontarie e giudiziali.