E'obbligatoria per Legge salvo che il donatario ne sia dispensato dal donante nei limiti della quota disponibile (737 c.c., comma 1). La Dottrina maggioritaria e la Giurisprudenza, anche di questa Suprema Corte, concordano nel ritenere che l'istituto della collazione trova il suo fondamento nella presunzione (conforme alla ricorrente valutazione sociale) che il de cuius, facendo in vita donazioni ai figli ed al coniuge, abbia semplicemente voluto compiere delle attribuzioni patrimoniali gratuite in anticipo sulla futura successione. Pertanto, al momento della morte del disponente, il bene donato dovrà essere considerato quale acconto, se non addirittura come saldo, della quota ereditaria.